Suppl. G.U. n. 24 del 29/01/2008
DECRETO LEGISLATIVO 16
gennaio 2008, n. 4.
Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive
modificazioni;
Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, ed in
particolare l'articolo 1, comma 6, che prevede la possibilità di emanare
disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo n. 152 del
2006, entro due anni dalla sua data di entrata in vigore;
Vista la
relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, ai sensi del citato articolo 1, comma 6, della
legge 15 dicembre 2004, n. 308;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 2007;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 20 settembre
2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica in data 24 ottobre 2007;
Vista la
seconda preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 novembre 2007;
Acquisiti i pareri definitivi delle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
rispettivamente in data 12 dicembre 2007 e 13 dicembre 2007;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21
dicembre 2007;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e del Ministro per le politiche europee, di concerto
con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
per gli affari regionali e le autonomie locali, dell'interno, della giustizia,
della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della
salute, delle infrastrutture, dei trasporti e delle politiche agricole
alimentari e forestali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. - Modifiche alle parti prima e seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
1. La parte prima del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 assume la seguente denominazione:
«Disposizioni comuni e principi generali».
2. Dopo l'articolo 3 sono
inseriti i seguenti:
Art. 3-bis
Principi sulla produzione del
diritto ambientale
1. I principi posti dal presente articolo e dagli
articoli seguenti costituiscono i principi generali in tema di tutela
dell'ambiente, adottati in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44,
117 commi 1 e 3 della Costituzione e nel rispetto del Trattato dell'Unione
europea.
2. I principi previsti dalla presente Parte Prima costituiscono
regole generali della materia ambientale nell'adozione degli atti normativi, di
indirizzo e di coordinamento e nell'emanazione dei provvedimenti di natura
contingibile ed urgente.
3. I principi ambientali possono essere modificati
o eliminati soltanto mediante espressa previsione di successive leggi della
Repubblica italiana, purché sia comunque sempre garantito il corretto
recepimento del diritto europeo.
Art. 3-ter
Principio dell'azione
ambientale
1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del
patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati
e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata
azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva,
della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente,
nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2,
del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in
materia ambientale.
Art. 3-quater
Principio dello sviluppo
sostenibile
1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del
presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al
fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali
non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni
future.
2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere
finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello
sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi
pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela
dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria
considerazione.
3. Data la complessità delle relazioni e delle interferenze
tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve
consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse
ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché
nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì
il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità
dell'ambiente anche futuro.
4. La risoluzione delle questioni che involgono
aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia
dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e
l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono
essere prodotte dalle attività umane.
Art. 3-quinquies
Principi di
sussidiarietà e di leale collaborazione
1. I principi desumibili dalle norme
del decreto legislativo costituiscono le condizioni minime ed essenziali per
assicurare la tutela dell'ambiente su tutto il territorio nazionale;
2. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare forme di
tutela giuridica dell'ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni
particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un'arbitraria
discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravi procedimentali.
3.
Lo Stato interviene in questioni involgenti interessi ambientali ove gli
obiettivi dell'azione prevista, in considerazione delle dimensioni di essa e
dell'entità dei relativi effetti, non possano essere sufficientemente realizzati
dai livelli territoriali inferiori di governo o non siano stati comunque
effettivamente realizzati.
4. Il principio di sussidiarietà di cui al comma
3 opera anche nei rapporti tra regioni ed enti locali minori.
Art.
3-sexies
Diritto di accesso alle informazioni ambientali
e di
partecipazione a scopo collaborativo
1. In attuazione della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, e delle previsioni della Convenzione
di Aarhus, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, chiunque, senza essere tenuto a
dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere
alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel
territorio nazionale.».
3. La Parte seconda del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
PARTE SECONDA
PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
(VAS), PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI PER LE
PROCEDURE DI VIA, DI VAS E PER LA VALUTAZIONE D'INCIDENZA E L'AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE (AIA).
Art. 4.
Finalità
1. Le norme del
presente decreto costituiscono recepimento ed attuazione:
a) della direttiva
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001,
concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi
sull'ambiente;
b) della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno
1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati, come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/ CE del
Consiglio del 3 marzo 1997 e con la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 maggio 2003.
2. Il presente decreto individua,
nell'ambito della procedura di Valutazione dell'impatto ambientale modalità di
semplificazione e coordinamento delle procedure autorizzative in campo
ambientale, ivi comprese le procedure di cui al decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59, in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento,
come parzialmente modificato da questo decreto legislativo.
3. La
valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di
assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno
sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli
ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa
distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della
stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata
degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e
amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione.
4. In tale ambito:
a) la valutazione ambientale di piani e programmi che
possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire
un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di
considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e
approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e
contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.
b) la
valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute
umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere
al mantenimento delle specie e conservare la capacità
di riproduzione
dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, essa
individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare
e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti diretti e indiretti
di un progetto sui seguenti fattori:
1) l'uomo, la fauna e la flora;
2)
il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
3) i beni materiali ed il patrimonio
culturale;
4) l'interazione tra i fattori di cui sopra.
Art. 5.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a)
valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale
strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni
di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di
una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo
svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del
rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato,
l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;
b) valutazione ambientale
dei progetti, nel seguito valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA: il
processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo III della
seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di
assoggettabilità, la definizione dei contenuti dello studio d'impatto
ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del progetto, dello
studio e degli esiti delle consultazioni, l'informazione sulla decisione ed il
monitoraggio;
e) impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/ o
quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e
temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come
sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici,
climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in
conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti
nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di
eventuali malfunzionamenti;
d) patrimonio culturale: l'insieme costituito
dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
e)
piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di
programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità
europea, nonché le loro modifiche:
1) che sono elaborati e/o adottati da
un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da
un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa,
amministrativa o negoziale e
2) che sono previsti da disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative;
f) rapporto ambientale: il
documento del piano o del programma redatto in conformità alle previsioni di cui
all'articolo 13;
g) progetto preliminare: gli elaborati progettuali
predisposti in conformità all'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che
presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della
valutazione ambientale;
h) progetto definitivo: gli elaborati progettuali
predisposti in conformità all'articolo 93 del decreto n. 163 del 2006 nel caso
di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello
informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale;
i) studio di impatto ambientale: elaborato che integra il progetto
definitivo, redatto in conformità alle previsioni di cui all'articolo 22;
l)
modifica: la variazione di un piano, programma o progetto approvato, comprese,
nel caso dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro
funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti
sull'ambiente;
l-bis) modifica sostanziale: la variazione di un piano,
programma o progetto approvato, comprese, nel caso dei progetti, le variazioni
delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro
potenziamento, che possano produrre effetti negativi significativi
sull'ambiente;
m) verifica di assoggettabilità: la verifica attivata allo
scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi o progetti possono avere un
impatto significativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di
valutazione secondo le disposizioni del presente decreto;
n) provvedimento
di verifica: il provvedimento obbligatorio e vincolante dell'autorità competente
che conclude la verifica di assoggettabilità;
o) provvedimento di
valutazione dell'impatto ambientale: il provvedimento dell'autorità competente
che conclude la fase di valutazione del processo di VIA. È un provvedimento
obbligatorio e vincolante che sostituisce o coordina, tutte le autorizzazioni,
le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi
comunque denominati in materia ambientale e di patrimonio culturale;
o-bis)
autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento previsto dagli articoli 5
e 7 e seguenti del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
p) autorità
competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento
di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di
valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in
materia di VIA, nel caso di progetti;
q) autorità procedente: la pubblica
amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del
presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano,
programma sia
un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica
amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;
r)
proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o
progetto soggetto alle disposizioni del presente decreto;
s) soggetti
competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti
pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo
ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti
all'attuazione dei piani, programmi o progetti;
t) consultazione: l'insieme
delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle
amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati
e nella valutazione dei piani, programmi e progetti;
u) pubblico: una o più
persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le
associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
v) pubblico
interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure
decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai
fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono
la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla
normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, sono considerate come aventi interesse.
Art. 6.
Oggetto della disciplina
1. La valutazione ambientale strategica
riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi
sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
2. Fatto salvo quanto disposto al
comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria
ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico,
industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della
destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per
l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la
realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente
decreto;
b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle
finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale
per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di
importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e
della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai
sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357, e successive modificazioni.
3. Per i piani e i programmi di
cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le
modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione
ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere
impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo
12.
3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo
2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti,
possono avere effetti significativi sull'ambiente.
4. Sono comunque esclusi
dal campo di applicazione del presente decreto:
a) i piani e i programmi
destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma
urgenza o coperti dal segreto di Stato;
b) i piani e i programmi finanziari
o di bilancio;
c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per
l'incolumità pubblica.
5. La valutazione d'impatto ambientale, riguarda i
progetti che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio
culturale.
6. Fatto salvo quanto disposto al comma 7, viene effettuata
altresì una valutazione per:
a) i progetti di cui agli allegati II e III al
presente decreto;
b) i progetti di cui all'allegato IV al presente decreto,
relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche
parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6
dicembre 1991, n. 394.
7. La valutazione è inoltre necessaria per:
a) i
progetti elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente
per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati
per più di due anni;
b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati
nell'allegato II;
c) i progetti elencati nell'allegato IV;
qualora in
base alle disposizioni di cui al successivo articolo 20 si ritenga che possano
avere impatti significativi sull'ambiente.
8. Per i progetti di cui agli
allegati III e IV, ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie
dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per cento.
9. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire, per
determinate tipologie progettuali o aree predeterminate, sulla base degli
elementi indicati nell'allegato V, un incremento nella misura massima del trenta
per cento o decremento delle soglie di cui all'allegato IV. Con riferimento ai
progetti di cui all'allegato IV, qualora non ricadenti neppure parzialmente in
aree naturali protette, le regioni e le province autonome di Trenta e di Balzano
possono determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari
situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui
all'allegato V, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di
assoggettabilità.
10. L'autorità competente in sede statale valuta caso per
caso i progetti relativi ad opere ed interventi destinati esclusivamente a scopo
di difesa nazionale. La esclusione di tali progetti dal campo di applicazione
del decreto, se ciò possa pregiudicare gli scopi della difesa nazionale, è
determinata con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
11. Sono
esclusi in tutto in parte dal campo di applicazione del presente decreto, quando
non sia possibile in alcun modo svolgere la valutazione di impatto ambientale,
singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2
e 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al solo scopo di salvaguardare
l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo
imminente o a seguito di calamità. In tale caso l'autorità competente, sulla
base della documentazione immediatamente trasmessa dalle autorità che dispongono
tali interventi:
a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione;
b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con
le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative
alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;
c)
informa la Commissione europea, tramite il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare nel caso di interventi di competenza regionale,
prima di consentire il rilascio dell'autorizzazione, delle motivazioni
dell'esclusione accludendo le informazioni messe a disposizione del pubblico.
Art. 7.
Competenze
1. Sono sottoposti a VAS in sede statale i
piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione
compete ad organi dello Stato.
2. Sono sottoposti a VAS secondo le
disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi di cui all'articolo 6,
commi da 1 a 4, la cui approvazione compete alle regioni e province autonome o
agli enti locali.
3. Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui
all'allegato II al presente decreto.
4. Sono sottoposti a VIA secondo le
disposizioni delle leggi regionali, i progetti di cui agli allegati III e IV al
presente decreto.
5. In sede statale, l'autorità competente è il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di vice
il parere motivato in sede di VAS sono espressi di concerto con il Ministro per
i beni e le attività culturali, che collabora alla relativa attività
istruttoria.
6. In sede regionale, l'autorità competente è la pubblica
amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale
individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle province
autonome.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle
degli altri enti locali. Disciplinano inoltre:
a) i criteri per la
individuazione degli enti locali territoriali interessati;
b) i criteri
specifici per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale;
c) eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel presente
decreto, per l'individuazione dei piani e programmi o progetti da sottoporre
alla disciplina del presente decreto, e per lo svolgimento della consultazione;
d) le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome
confinanti al processo di VAS, in coerenza con quanto stabilito dalle
disposizioni nazionali in materia.
8. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano informano, ogni dodici mesi, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i
procedimenti di valutazione in corso.
Art. 8.
Norme di
organizzazione
1. La Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale, istituita dall'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, assicura al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare il supporto tecnico-scientifico per
l'attuazione delle norme di cui al presente decreto.
2. Nel caso di progetti
per i quali la valutazione di impatto ambientale spetta allo Stato, e che
ricadano nel campo di applicazione di cui all'allegato V del decreto legislativo
18 febbraio 2005, n. 59, il supporto tecnico-scientifico viene assicurato in
coordinamento con la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale
integrata ora prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.
3. I componenti della Commissione sono
nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del
Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, per un triennio.
4. I componenti della Commissione provenienti dalle amministrazioni
pubbliche sono posti, a seconda dei casi, in posizione di comando, distacco,
fuori ruolo o in aspettativa nel rispetto dei rispettivi ordinamenti. Nel caso
prestino la propria prestazione a tempo parziale sono posti dall'amministrazione
di appartenenza in posizione di tempo definito. In seguito al collocamento fuori
ruolo o in aspettativa del personale, le Amministrazioni pubbliche rendono
indisponibile il posto liberato.
Art. 9.
Norme procedurali generali
1. Le modalità di partecipazione previste dal presente decreto, soddisfano i
requisiti di cui agli articoli da 7 a 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, concernente norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
2.
L'autorità competente, ove ritenuto utile indice, così come disciplinato dagli
articoli che seguono, una o più conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14
e seguenti della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi informativi
e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate.
3. Nel rispetto
dei tempi minimi definiti per la consultazione del pubblico, nell'ambito delle
procedure di seguito disciplinate, l'autorità competente può concludere con il
proponente o l'autorità procedente e le altre amministrazioni pubbliche
interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse
comune ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei
procedimenti.
4. Per ragioni di segreto industriale o commerciale è facoltà
del proponente presentare all'autorità competente motivata richiesta di non
rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto, allo studio
preliminare ambientale o allo studio di impatto ambientale. L'autorità
competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge
motivatamente la richiesta soppesando l'interesse alla riservatezza con
l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni. L'autorità competente
dispone comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le
disposizioni vigenti in materia.
Art. 10.
Norme per il coordinamento
e la semplificazione dei procedimenti
1. Il provvedimento di valutazione
d'impatto ambientale fa luogo dell'autorizzazione integrata ambientale per i
progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono
nel campo di applicazione dell'allegato V del decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59. Lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali
contengono, a tale fine, anche le informazioni previste ai commi 1 e 2
dell'articolo 5 e il provvedimento finale le condizioni e le misure
supplementari previste dagli articoli 7 e 8 del medesimo decreto n. 59 del 2005.
2. Le regioni e le province autonome assicurano che, per i progetti per i
quali la valutazione d'impatto ambientale sia di loro attribuzione e che
ricadano nel campo di applicazione dell'allegato I del decreto legislativo n. 59
del 2005, la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale
sia coordinata nell'ambito del procedimento di VIA. É in ogni caso assicurata
l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure. Se l'autorità
competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale, le disposizioni regionali e delle
province autonome possono prevedere che il provvedimento di valutazione
d'impatto ambientale faccia luogo anche di quella autorizzazione. In questo
caso, lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono
anche le informazioni previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 e il provvedimento
finale le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 7 e 8 del
medesimo decreto n. 59 del 2005.
3. La VAS e la VIA comprendono le procedure
di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a
tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio
di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso
decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende
alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure
dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di
informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione
procedurale.
4. La verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 può
essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto,
nell'ambito della VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico
danno specifica evidenza della integrazione procedurale.
5. Nella redazione
dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 22, relativo a progetti
previsti da piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale, possono
essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto
ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro
valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni
della VAS.
TITOLO II
LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
Art. 11.
Modalità di svolgimento
1. La valutazione ambientale
strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di
formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui
agli articoli da 12 a 18:
a) lo svolgimento di una verifica di
assoggettabilità;
b) l'elaborazione del rapporto ambientale;
c) lo
svolgimento di consultazioni;
d) la valutazione del rapporto ambientale e
gli esiti delle consultazioni;
e) la decisione;
f) l'informazione sulla
decisione;
g) il monitoraggio.
2. L'autorità competente, al fine di
promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle
politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi
ambientali, nazionali ed europei:
a) esprime il proprio parere
sull'assoggettabilità delle proposte di piano o di programma alla valutazione
ambientale strategica nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 6;
b)
collabora con l'autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti
della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del Rapporto
ambientale e le modalità di monitoraggio di cui all'articolo 18;
c) esprime,
tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti
in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di
programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monito
raggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie;.
3. La
fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del
programma ed anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa
procedura legislativa. Essa è preordinata a garantire che gli impatti
significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi
siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro
approvazione .
4. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali
tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare
duplicazioni nelle valutazioni.
5. La VAS costituisce per i piani e
programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte
integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti
amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale
strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.
Art. 12.
Verifica di assoggettabilità
1. Nel caso di piani e
programmi di cui all'articolo 6, comma 3, l'autorità procedente trasmette
all'autorità competente, su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto
preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni
e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente
dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri
dell'allegato I del presente decreto.
2. L'autorità competente in
collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in
materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per
acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità
competente ed all'autorità procedente.
3. Salvo quanto diversamente
concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità
competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto
e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma
possa avere impatti significativi sull'ambiente.
4. L'autorità competente,
sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro
novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di
verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di
cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie
prescrizioni.
5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese
le motivazioni, deve essere reso pubblico.
Art. 13
Redazione del
rapporto ambientale
1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili
impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il
proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti
preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità
competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di
definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere
nel rapporto ambientale.
2. La consultazione, salvo quanto diversamente
concordato, si conclude entro novanta giorni.
3. La redazione del rapporto
ambientale spetta al proponente o all'autorità procedente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto ambientale
costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero
processo di elaborazione ed approvazione.
4. Nel rapporto ambientale debbono
essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che
l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e
sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono
adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano
o del programma stesso. L'allegato VI al presente decreto riporta le
informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui
possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle
conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di
dettaglio del piano o del programma. Per evitare duplicazioni della valutazione,
possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed
informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti
acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.
5. La proposta di
piano o di programma è comunicata, anche secondo modalità concordate,
all'autorità competente. La comunicazione comprende il rapporto ambientale e una
sintesi non tecnica dello stesso. Dalla data pubblicazione dell'avviso di cui
all'articolo 14, comma 1, decorrono i tempi dell'esame istruttorio e della
valutazione. La proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale sono
altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del
pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi.
6.
La documentazione è depositata presso gli uffici dell'autorità competente e
presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche
solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua
attuazione.
Art. 14.
Consultazione
1. Contestualmente alla
comunicazione di cui all'articolo 13, comma 5, l'autorità procedente cura la
pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o
nel Bollettino Ufficiale della regione o provincia autonoma interessata.
L'avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, il
proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa
visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può
consultare la sintesi non tecnica.
2. L'autorità competente e l'autorità
procedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta di piano o
programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici
e la pubblicazione sul proprio sito web.
3. Entro il termine di sessanta
giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque può prendere
visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e
presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi
conoscitivi e valutativi.
4. Le procedure di deposito, pubblicità e
partecipazione, disposte ai sensi delle vigenti disposizioni per specifici piani
e programmi, sono coordinate al fine di evitare duplicazioni con le norme del
presente decreto.
Art. 15.
Valutazione del rapporto ambientale e
degli esiti i risultati della consultazione
1. L'autorità competente, in
collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività
tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata,
nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi
dell'articolo 14 ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di
novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all'articolo
14.
2. L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente,
provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma alla luce del
parere motivato espresso prima della presentazione del piano o programma per
l'adozione o approvazione.
Art. 16.
Decisione
1. Il piano o
programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la
documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, è trasmesso all'organo
competente all'adozione o approvazione del piano o programma.
Art. 17.
Informazione sulla decisione
1. La decisione finale è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione
della sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di
tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche,
anche attraverso la pubblicazione sui siti web della autorità interessate:
a) il parere motivato espresso dall'autorità competente;
b) una
dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni
ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto
del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per
le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle
alternative possibili che erano state individuate;
c) le misure adottate in
merito al monitoraggio di cui all'articolo 18.
Art. 18.
Monitoraggio
1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi
sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la
verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da
individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le
opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato avvalendosi del
sistema delle Agenzie ambientali.
2. Il piano o programma individua le
responsabilità e la sussistenza delle le risorse necessarie per la realizzazione
e gestione del monitoraggio.
3. Delle modalità di svolgimento del
monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai
sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web
dell'autorità competente e dell'autorità procedente e delle Agenzie interessate.
4. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel
caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel
quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.
TITOLO III
LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE
Art. 19
Modalità di svolgimento
1. La valutazione d'impatto ambientale
comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 20 a 28:
a) lo
svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
b) la definizione dei
contenuti dello studio di impatto ambientale;
c) la presentazione e la
pubblicazione del progetto;
d) lo svolgimento di consultazioni;
f) la
valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni;
g) la
decisione;
h) l'informazione sulla decisione;
i) il monito raggio.
2. Per i progetti inseriti in piani o programmi per i quali si è conclusa
positivamente la procedura di VAS, il giudizio di VIA negativo ovvero il
contrasto di valutazione su elementi già oggetto della VAS è adeguatamente
motivato.
Art. 20.
Verifica di assoggettabilità
1. Il proponente
trasmette all'autorità competente il progetto preliminare, lo studio preliminare
ambientale e una loro copia conforme in formato elettronico su idoneo supporto
nel caso di progetti:
a) elencati nell'allegato II che servono
esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o
prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
b) inerenti modifiche
dei progetti elencati negli allegati II che comportino effetti negativi
apprezzabili per l'ambiente, nonché quelli di cui all'allegato IV secondo le
modalità stabilite dalle Regioni e dalle province autonome, tenendo conto dei
commi successivi del presente articolo.
2. Dell'avvenuta trasmissione è dato
sintetico avviso, a cura del proponente, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana per i progetti di competenza statale, nel Bollettino
Ufficiale della regione per i progetti di rispettiva competenza, nonché all'albo
pretorio dei comuni interessati. Nell'avviso sono indicati il proponente,
l'oggetto e la localizzazione prevista per il progetto, il luogo ove possono
essere consultati gli atti nella loro interezza ed i tempi entro i quali è
possibile presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti è
depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti
di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle
regioni e delle province ove il progetto è localizzato. I principali elaborati
del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul
sito web dell'autorità competente.
3. Entro quarantacinque giorni dalla
pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 chiunque abbia interesse può far
pervenire le proprie osservazioni.
4. L'autorità competente nei successivi
quarantacinque giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato
V del
presente decreto e tenuto conto dei risultati della consultazione, verifica se
il progetto abbia possibili effetti negativi apprezzabili sull'ambiente. Entro
la scadenza del termine l'autorità competente deve comunque esprimersi.
5.
Se il progetto non ha impatti ambientali significativi o non costituisce
modifica sostanziale, l'autorità compente dispone l'esclusione dalla procedura
di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni.
6. Se il progetto ha possibili impatti significativi o costituisce modifica
sostanziale si applicano le disposizioni degli articoli da 21 a 28.
7. Il
provvedimento di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblico a cura
dell'autorità competente mediante:
a) un sintetico avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero nel Bollettino Ufficiale
della regione o della provincia autonoma;
b) con la pubblicazione integrale
sul sito web dell'autorità competente.
Art. 21.
Definizione dei
contenuti dello studio di impatto ambientale
1. Sulla base del progetto
preliminare, dello studio preliminare ambientale e di una relazione che, sulla
base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per la
redazione dello studio di impatto ambientale, il proponente ha la facoltà di
richiedere una fase di consultazione con l'autorità competente e i soggetti
competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle
informazioni da includere, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da
adottare. La documentazione presentata dal proponente, della quale è fornita una
copia in formato elettronico, include l'elenco delle autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari
alla realizzazione ed esercizio del progetto.
2. L'autorità competente apre
una fase di consultazione con il proponente e in quella sede:
a) si
pronuncia sulle condizioni per l'elaborazione del progetto e dello studio di
impatto ambientale;
b) esamina le principali alternative, compresa
l'alternativa zero;
c) sulla base della documentazione disponibile,
verifica, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto,
l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità;
d) in carenza di tali
elementi, indica le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del
progetto definitivo, i necessari atti di consenso, senza che ciò pregiudichi la
definizione del successivo procedimento.
3. Le informazioni richieste
tengono conto della possibilità per il proponente di raccogliere i dati
richiesti e delle conoscenze e dei metodi di valutazioni disponibili
4. La
fase di consultazione si conclude entro sessanta giorni e, allo scadere di tale
termine, si passa alla fase successiva.
Art. 22.
Studio di impatto
ambientale
1. La redazione dello studio di impatto ambientale, insieme a
tutti gli altri documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento, ed i
costi associati sono a carico del proponente il progetto.
2. Lo studio di
impatto ambientale, è predisposto, secondo le indicazioni di cui all'allegato
VII del presente decreto e nel rispetto degli esiti della fase di consultazione
definizione dei contenuti di cui all'articolo 21, qualora attivata.
3. Lo
studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni:
a)
una descrizione del progetto con informazioni relative alle sue caratteristiche,
alla sua localizzazione ed alle sue dimensioni;
b) una descrizione delle
misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti
negativi rilevanti;
c) i dati necessari per individuare e valutare i
principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può
produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;
d) una
descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente,
ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali
ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;
e) una
descrizione delle misure previste per il monitoraggio.
4. Ai fini della
predisposizione dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati
necessari per l'espletamento della fase di valutazione, il proponente ha facoltà
di accedere ai dati ed alle informazioni disponibili presso la pubblica
amministrazione, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
5. Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non
tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto e dei dati
ed informazioni contenuti nello studio stesso inclusi elaborati grafici. La
documentazione dovrà essere predisposta al fine consentirne un'agevole
comprensione da parte del pubblico ed un'agevole riproduzione.
Art. 23.
Presentazione dell'istanza
1. L'istanza è presentata dal proponente
l'opera o l'intervento all'autorità competente. Ad essa sono allegati il
progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e
copia dell'avviso a mezzo stampa, di cui all'articolo 24, commi 1 e 2. Dalla
data della presentazione decorrono i termini per l'informazione e la
partecipazione, la valutazione e la decisione.
2. Alla domanda è altresì
allegato l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini
della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento, nonché di una
copia in formato elettronico, su idoneo supporto, degli elaborati, conforme agli
originali presentati.
3. La documentazione è depositata in un congruo numero
di copie, a seconda dei casi, presso gli uffici dell'autorità competente, delle
regioni, delle province e dei comuni il cui territorio sia anche solo
parzialmente interessato dal progetto o dagli impatti della sua attuazione.
4. Entro trenta giorni l'autorità competente verifica la completezza della
documentazione. Qualora questa risulti incompleta viene restituita al proponente
con l'indicazione degli elementi mancanti. In tal caso il progetto si intende
non presentato.
Art. 24.
Consultazione
1. Contestualmente alla
presentazione di cui all'articolo 23, comma 1, del progetto deve essere data
notizia a mezzo stampa e su sito web dell'autorità competente.
2. Le
pubblicazioni a mezzo stampa vanno eseguite a cura e spese del proponente. Nel
caso di progetti di competenza statale, la pubblicazione va eseguita su un
quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione regionale per
ciascuna regione direttamente interessata. Nel caso di progetti per i quali la
competenza allo svolgimento della valutazione ambientale spetta alle regioni, si
provvederà con la pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale o
provinciale.
3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve contenere, oltre una
breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti
ambientali, l'indicazione delle sedi ove possono essere consultati gli atti
nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare
osservazioni.
4. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione di
cui all'articolo 23, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto
e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche
fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
5. Il
provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale deve tenere in conto le
osservazioni pervenute, considerandole contestualmente, singolarmente o per
gruppi.
6. L'autorità competente può disporre che la consultazione avvenga
mediante lo svolgimento di un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio di
impatto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle
osservazioni dei cittadini. senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni
dei termini per l'istruttoria.
7. L'inchiesta di cui al comma 6 si conclude
con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, che
sono acquisiti e valutati ai fini del provvedimento di valutazione dell'impatto
ambientale.
8. Il proponente, qualora non abbia luogo l'inchiesta di cui al
comma 6, può, anche su propria richiesta, essere chiamato, prima della
conclusione della fase di valutazione, ad un sintetico contraddittorio con i
soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del
contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del provvedimento di valutazione
dell'impatto ambientale.
9. Quando il proponente intende modificare gli
elaborati presentati in relazione alle osservazioni, ai rilievi emersi
nell'ambito dell'inchiesta pubblica oppure nel corso del contraddittorio di cui
al comma 8, ne fa richiesta all'autorità competente nei trenta giorni successivi
alla scadenza del termine di cui al comma 4, indicando il tempo necessario, che
non può superare i sessanta giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per
un massimo di ulteriori sessanta giorni. In questo caso l'autorità competente
esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta
giorni dalla presentazione degli elaborati modificati. L'autorità competente,
ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti, dispone
che il proponente curi la pubblicazione di un avviso a mezzo stampa secondo le
modalità di cui ai commi 2 e 3. Nel caso che il proponente sia un soggetto
pubblico, la pubblicazione deve avvenire nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente. Nel caso che il proponente sia un soggetto
pubblico, la pubblicazione deve avvenire nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
10. In ogni caso tutta la documentazione
istruttoria deve essere pubblica sul sito web dell'autorità competente.
Art. 25.
Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli
esiti della consultazione
1. Le attività tecnico-istruttorie per la
valutazione d'impatto ambientale sono svolte dall'autorità competente.
2.
L'autorità competente acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, le
osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 24,
nonché, nel caso dei progetti di competenza dello Stato, il parere delle regioni
interessate, che dovrà essere reso entro sessanta giorni dalla presentazione di
cui all'articolo 23, comma 1.
3. Contestualmente alla pubblicazione di cui
all'articolo 24, il proponente, affinché l'autorità competente ne acquisisca le
determinazioni, trasmette l'istanza, completa di allegati, a tutti i soggetti
competenti in materia ambientale interessati, qualora la realizzazione del
progetto preveda autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla
osta e assensi comunque denominati in materia ambientale. Le amministrazioni
rendono le proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla presentazione
dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1, ovvero nell'ambito della
Conferenza dei servizi eventualmente indetta a tal fine dall'autorità
competente. Entro il medesimo termine il Ministero per i beni e le attività
culturali si esprime ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e negli altri casi previsti dal medesimo decreto.
4.
L'autorità competente può concludere con le altre amministrazioni pubbliche
interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse
comune ai fini della semplificazione delle procedure.
Art. 26.
Decisione
1. L'autorità competente conclude con provvedimento espresso e
motivato il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale nei
centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza di cui
all'articolo 23, comma 1. Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti
ed indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto
motivato, dispone il prolungamento del procedimento di valutazione sino ad un
massimo di ulteriori sessanta giorni dandone comunicazione al proponente.
2.
L'inutile decorso del termine di centocinquanta giorni, previsto dal comma 1, da
computarsi tenuto conto delle eventuali interruzioni e sospensioni intervenute,
ovvero, nel caso di cui al comma 3 del presente articolo, l'inutile decorso del
termine di trecentotrenta giorni dalla data di presentazione del progetto di cui
all'articolo 23, comma 1, implica l'esercizio del potere sostitutivo da parte
del Consiglio dei Ministri, che provvede, su istanza delle amministrazioni o
delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'organo
competente ad adempire entro il termine di venti giorni. Per i progetti
sottoposti a valutazione di impatto ambientale in sede non statale, si applicano
le disposizioni di cui al periodo precedente fino all'entrata in vigore di
apposite norme regionali e delle province autonome, da adottarsi nel rispetto
della disciplina comunitaria vigente in materia e del principio della fissazione
di un termine del procedimento.
3. L'autorità competente può richiedere al
proponente entro centoventi giorni dalla presentazione di cui all'articolo 23,
comma 1, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con
l'indicazione di un termine per la risposta che non può superare i sessanta
giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori
sessanta giorni. Il proponente può, di propria iniziativa, fornire integrazioni
alla documentazione presentata. L'autorità competente, ove ritenga rilevante per
il pubblico la conoscenza dei contenuti delle integrazioni, dispone che il
proponente depositi copia delle stesse presso l'apposito ufficio dell'autorità
competente e dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui
all'articolo 24, commi 2 e 3. In tal caso chiunque entro sessanta giorni può
presentare osservazioni aggiuntive. Il provvedimento di valutazione dell'impatto
ambientale è espresso entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione
della documentazione integrativa. Nel caso in cui il proponente non ottemperi
alle richieste di integrazioni o ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore
corso della valutazione. L'interruzione della procedura ha effetto di pronuncia
interlocutoria negativa.
4. Il provvedimento di valutazione dell'impatto
ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni,
licenze, pareri, nulla asta e assensi comunque denominati in materia ambientale,
necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento inclusa,
nel caso di impianti che ricadono nel campo di applicazione del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione integrata ambientale di
cui al medesimo decreto.
5. Il provvedimento contiene le condizioni per la
realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti, nonché quelle relative ad
eventuali malfunzionamenti. In nessun caso può farsi luogo all'inizio dei lavori
senza che sia intervenuto il provvedimento di valutazione dell'impatto
ambientale.
6. I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere
realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di
valutazione dell'impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del
progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto
periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha
emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale
deve essere reiterata.
Art. 27.
Informazione sulla decisione
1.
Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale è pubblicato per
estratto, con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi
ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza, a cura del proponente
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i progetti di competenza
statale ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione, per i progetti di
rispettiva competenza. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
ovvero dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione
decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte
di soggetti interessati.
2. Il provvedimento di valutazione dell'impatto
ambientale deve essere pubblicato per intero e su sito web dell'autorità
competente indicando la sede ove si possa prendere visione di tutta la
documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive.
Art. 28.
Monitoraggio
1. Il provvedimento di valutazione
dell'impatto ambientale contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione
e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti. Il
monitoraggio assicura, anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali,
il controllo sugli impatti ambientali significativi sull'ambiente provocati
dalle opere approvate, nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla
compatibilità ambientale dell'opera, anche, al fine di individuare
tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire all'autorità
competente di essere in grado di adottare le opportune misure correttive.
2.
Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali
misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione
attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente e
delle Agenzie interessate.
Art. 29.
Controlli e sanzioni
1. La
valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed
interventi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, presupposto
o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione. I
provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa
valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per
violazione di legge.
2. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo
stabiliti dalle norme vigenti, l'autorità competente esercita il controllo
sull'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda
del presente decreto nonché sull'osservanza delle prescrizioni impartite in sede
di verifica di assoggettabilità e di valutazione. Per l'effettuazione dei
controlli l'autorità competente può avvalersi, nel quadro delle rispettive
competenze, del sistema agenziale.
3. Qualora si accertino violazioni delle
prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e
sulle risultanze finali delle fasi di verifica di assoggettabilità e di
valutazione, l'autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori,
impone al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i
termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto,
l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero
di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali
dello Stato.
4. Nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa
sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione in
violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, nonché nel caso di
difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, l'autorità
competente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello
conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori
e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della
situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e
le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio
a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le
modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge
relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato.
5. In caso di annullamento in sede giurisdizionale
o di autotutela di autorizzazioni o concessioni rilasciate previa valutazione di
impatto ambientale o di annullamento del giudizio di compatibilità ambientale, i
poteri di cui al comma 4 sono esercitati previa nuova valutazione di impatto
ambientale.
6. Resta, in ogni caso, salva l'applicazione di sanzioni
previste dalle norme vigenti.
TITOLO IV
VALUTAZIONI AMBIENTALI
INTERREGIONALI E TRANSFRONTALIERE
Art. 30.
Impatti ambientali
interregionali
1. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS e di progetti
di interventi e di opere sottoposti a procedura di VIA di competenza regionale
che risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, il
processo di valutazione ambientale è effettuato d'intesa tra le autorità
competenti.
2. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS e di progetti di
interventi e di opere sottoposti a VIA di competenza regionale che possano avere
impatti ambientali rilevanti su regioni confinanti, l'autorità competente è
tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di
tali regioni, nonché degli enti locali territoriali interessati dagli impatti.
Art. 31.
Attribuzione competenze
1. In caso di piani, programmi
o progetti la cui valutazione ambientale è rimessa alla regione, qualora siano
interessati territori di più regioni e si manifesti un conflitto tra le autorità
competenti di tali regioni circa gli impatti ambientali di un piano, programma o
progetto localizzato sul territorio di una delle regioni, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, su conforme parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
può disporre che si applichino le procedure previste dal presente decreto per i
piani, programmi e progetti di competenza statale.
Art. 32.
Consultazioni transfrontaliere
1. In caso di piani, programmi o progetti
che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, o qualora
un altro Stato così richieda, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività
culturali e con il Ministero degli affari esteri e per suo tramite, ai sensi
della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto
transfrontaliero, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata ai sensi della
legge 3 novembre 1994, n. 640, nell'ambito delle fasi di cui agli articoli 13 e
21, provvede alla notifica dei progetti e di una sintesi della documentazione
concernente il piano, programma e progetto. Nell'ambito della notifica è fissato
il termine, non superiore ai sessanta giorni, per esprimere il proprio interesse
alla partecipazione alla procedura.
2. Qualora sia espresso l'interesse a
partecipare alla procedura, si applicano al paese interessato le proce dure per
l'informazione e la partecipazione del pubblico definite dal presente decreto. I
pareri e le osservazioni delle autorità pubbliche devono pervenire entro
sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui agli articoli
14 e 24. Salvo altrimenti richiesto, verrà trasmessa, per la partecipazione del
pubblico e l'espressione dei pareri delle autorità pubbliche, contestualmente
alla ricezione della comunicazione, la sintesi non tecnica di cui agli articoli
13 e 23. La decisione di cui all'articolo 26 e le condizioni che eventualmente
l'accompagnano sono trasmessi agli Stati membri consultati.
3. Fatto salvo
quanto previsto dagli accordi internazionali, le regioni o le province autonome
informano immediatamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare quando progetti di loro competenza possono avere impatti
ambientali transfrontalieri e collaborano per lo svolgimento delle fasi
procedurali di applicazione della convenzione.
4. La predisposizione e la
distribuzione della documentazione necessaria sono a cura del proponente o
dell'autorità procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero degli
affari esteri, d'intesa con le regioni interessate, stipulano con i Paesi
aderenti alla Convenzione accordi per disciplinare le varie fasi al fine di
semplificare e rendere più efficace l'attuazione della convenzione.
TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 33
Oneri
istruttori
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, sono definite, sulla base di quanto previsto
dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
90, le tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati
dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività
istruttorie, di monitoraggio e controllo previste dal presente decreto.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano possono definire proprie modalità di quantificazione e corresponsione
degli oneri da porre in capo ai proponenti.
3. Nelle more dei provvedimenti
di cui ai commi 1 e 2, si continuano ad applicare le norme vigenti in materia.
4. Al fine di garantire l'operatività della Commissione di cui all'articolo
10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, nelle more
dell'adozione del decreto di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e fino all'entrata in vigore del decreto di
determinazione delle tariffe di cui al comma 1 del presente articolo, per le
spese di funzionamento nonché per il pagamento dei compensi spettanti ai
componenti della predetta Commissione è posto a carico del richiedente il
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma forfetaria pari ad
euro venticinquemila per ogni richiesta di autorizzazione integrata ambientale
per impianti di competenza statale; la predetta somma è riassegnata entro
sessanta giorni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e da
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare. Le somme di cui al presente comma si intendono
versate a titolo di acconto, fermo restando l'obbligo del richiedente di
corrispondere conguaglio in relazione all'eventuale differenza risultante a
quanto stabilito dal decreto di determinazione delle tariffe, fissate per la
copertura integrale del costo effettivo del servizio reso.
Art. 34.
Norme tecniche, organizzative e integrative
1. Entro due anni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più regolamenti da
emanarsi, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni
e le attività culturali, provvede alla modifica ed all'integrazione delle norme
tecniche in materia di valutazione ambientale nel rispetto delle finalità, dei
principi e delle disposizioni di cui al presente decreto. Resta ferma
l'applicazione dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11,
relativamente al recepimento di direttive comunitarie modificative delle
modalità esecutive e di caratteristiche di ordine tecnico di direttive già
recepite nell'ordinamento nazionale. Resta ferma altresì, nelle more
dell'emanazione delle norme tecniche di cui al presente comma, l'applicazione di
quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
dicembre 1988.
2. Al fine della predisposizione dei provvedimenti di cui al
comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
acquisisce il parere delle associazioni ambientali munite di requisiti
sostanziali omologhi a quelli previsti dall'articolo 13 della legge 8 luglio
1986, n. 349.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto il Governo, con apposita delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato le regioni e le province autonome, ed acquisito il parere delle
associazioni ambientali munite di requisiti sostanziali omologhi a quelli
previsti dall'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, provvede
all'aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile di cui
alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del
2 agosto 2002.
4. Entro dodici mesi dalla delibera di aggiornamento della
strategia nazionale di cui al comma 3, le regioni si dotano, attraverso adeguati
processi informativi e partecipativi, senza oneri aggiuntivi a carico dei
bilanci regionali, di una complessiva strategia di sviluppo sostenibile che sia
coerente e definisca il contributo alla realizzazione degli obiettivi della
strategia nazionale. Le strategie regionali indicano insieme al contributo della
regione agli obiettivi nazionali, la strumentazione, le priorità, le azioni che
si intendono intraprendere. In tale ambito le regioni assicurano unitarietà
all'attività di pianificazione. Le regioni promuovono l'attività delle
amministrazioni locali che, anche attraverso i processi di Agenda 21 locale, si
dotano di strumenti strategici coerenti e capaci di portare un contributo alla
realizzazione degli obiettivi della strategia regionale.
5. Le strategie di
sviluppo sostenibile definiscono il quadro di riferimento per le valutazioni
ambientali di cui al presente decreto. Dette strategie, definite coerentemente
ai diversi livelli territoriali, attraverso la partecipazione dei cittadini e
delle loro associazioni, in rappresentanza delle diverse istanze, assicurano la
dissociazione fra la crescita economica ed il suo impatto sull'ambiente, il
rispetto delle condizioni di stabilità ecologica, la salvaguardia della
biodiversità ed il soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo sviluppo
delle potenzialità individuali quali presupposti necessari per la crescita della
competitività e dell'occupazione.
6. Il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, le regioni e le province autonome cooperano
per assicurare assetti organizzativi, anche mediante la costituzione di apposite
unità operative, senza aggravio per la finanza pubblica, e risorse atti a
garantire le condizioni per lo svolgimento di funzioni finalizzate a:
a)
determinare, nell'ottica della strategia di sviluppo sostenibile, i requisiti
per una piena integrazione della dimensione ambientale nella definizione e
valutazione di politiche, piani, programmi e progetti;
b) garantire le
funzioni di orientamento, valutazione, sorveglianza e controllo nei processi
decisionali della pubblica amministrazione;
c) assicurare lo scambio e la
condivisione di esperienze e contenuti tecnico-scientifici in materia di
valutazione ambientale;
d) favorire la promozione e diffusione della cultura
della sostenibilità dell'integrazione ambientale;
e) agevolare la
partecipazione delle autorità interessate e del pubblico ai processi decisionali
ed assicurare un'ampia diffusione delle informazioni ambientali.
7. Le norme
tecniche assicurano la semplificazione delle procedure di valutazione. In
particolare, assicurano che la valutazione ambientale strategica e la
valutazione d'impatto ambientale si riferiscano al livello strategico pertinente
analizzando la coerenza ed il contributo di piani, programmi e progetti alla
realizzazione degli obiettivi e delle azioni di livello superiore. Il processo
di valutazione nella sua interezza deve anche assicurare che piani, programmi e
progetti riducano il flusso di materia ed energia che attraversa il sistema
economico e la connessa produzione di rifiuti.
8. Il sistema di
monitoraggio, su base regionale, anche con le Agenzie per la protezione
dell'ambiente regionali, e nazionale, Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente (APAT) e Sistema statistico nazionale (SISTAN), garantisce la
raccolta dei dati concernenti gli indicatori strutturali comunitari o altri
appositamente scelti.
9. Le modifiche agli allegati alla parte seconda del
presente decreto sono apportate con regolamenti da emanarsi, previo parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare.
Art. 35.
Disposizioni transitorie e finali
1. Le regioni
adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto, entro
dodici mesi dall'entrata in vigore. In mancanza di norme vigenti regionali
trovano diretta applicazione le norme di cui al presente decreto.
2.
Trascorso il termine di cui al comma 1, trovano diretta applicazione le
disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni regionali vigenti in
quanto compatibili.
2-bis. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trenta e Balzano provvedono alle finalità del presente decreto ai
sensi dei relativi statuti.
2-ter. Le procedure di VAS e di VIA avviate
precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai
sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento.
Art.
36.
Abrogazioni e modifiche
1. Gli articoli da 4 a 52 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogati.
2. Gli allegati da I a V
della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti
dagli allegati al presente decreto.
3. Fatto salvo quanto previsto dal
successivo comma 4, a decorrere dalla data di entrata in vigore della parte
seconda del presente decreto sono inoltre abrogati:
a) l'articolo 6 della
legge 8 luglio 1986, n. 349;
b) l'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo
1988, n. 67;
c) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
agosto 1988, n. 377;
d) l'articolo 7 della legge 2 maggio 1990, n. 102;
e) il comma 2, dell'articolo 4, ed il comma 2, dell'articolo 5, della legge
4 agosto 1990, n. 240;
f) il comma 2, dell'articolo 1, della legge 29
novembre 1990, n. 366;
g) l'articolo 3 della legge 29 novembre 1990, n. 380;
h) l'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
i) il decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 460;
l) l'articolo 3 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412;
m) articolo 6 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 100;
n) articolo 1 della legge 28 febbraio 1992, n. 220;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992;
p) il
comma 6, dell'articolo 17, della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
q) il decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526;
r) il comma 1,
dell'articolo 2-bis, della legge 31 maggio 1995, n. 206 (decreto-legge 29 marzo
1995, n. 96);
s) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996;
t) il
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998;
u) il decreto del
Presidente della Repubblica 3 luglio 1998;
v) la Direttiva del Presidente
del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999;
z) il decreto del Presidente della
Repubblica 2 settembre 1999, n. 348;
aa) il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
27 dicembre 1999, n. 302;
bb) il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1° settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11
ottobre 2000;
cc) l'articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n.
93;
dd) l'articolo 77, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n.
289;
ee) gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 gennaio 2004, n. 5; ff) l'articolo
5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
gg) l'articolo
30 della legge 18 aprile 2005, n. 62.
4. A decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto:
a) nell'articolo 5, comma 1, lettera h) del
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, alla fine sono inserite le seguenti
parole: «nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che
richiede l'intervento dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici e delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione
dell'ambiente»;
b) nell'articolo 5, comma 10, del decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59, le parole «convoca» sono sostituite dalle seguenti: «può
convocare»;
c) nell'articolo 5, comma 11, del decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59, le parole «Nell'ambito della conferenza di servizi di cui
al comma 10 sono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216
e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.» Sono sostituite dalle
seguenti: «L'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale, acquisisce, entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 7, trascorsi i quali l'autorità
competente rilascia l'autorizzazione anche in assenza di tali espressioni,
ovvero nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 10, le
prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, nonché il parere dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici per gli impianti di competenza statale o
delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente negli
altri casi per quanto riguarda il monitoraggio ed il controllo degli impianti e
delle emissioni nell'ambiente.»;
d) nell'articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le parole «L'autorità ambientale rinnova
ogni cinque anni le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, o le
condizioni dell'autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata
ambientale che non prevede un rinnovo periodico, confermandole o aggiornandole,
a partire dalla data di cui all'articolo 5, comma 18, per gli impianti
esistenti, e, a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione negli altri
casi, salvo per gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza
superiore a 300 MW termici ai quali si applica il disposto dell'articolo 17,
comma 4, per i quali il primo rinnovo dell'autorizzazione ambientale è
effettuato dopo sette anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.», sono
sostituite dalle seguenti: «L'autorità ambientale rinnova ogni cinque anni
l'autorizzazione integrata ambientale, o l'autorizzazione avente valore di
autorizzazione integrata ambientale che non prevede un rinnovo periodico,
confermando o aggiornando le relative condizioni, a partire dalla data di
rilascio dell'autorizzazione.»;
e) nell'articolo 17, comma 2, del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono abrogate le seguenti parole: «Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio adotta le determinazioni
relative all'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti
di competenza statale, in conformità ai principi del presente decreto, entro il
termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dal rilascio della valutazione
di impatto ambientale. Per gli impianti già muniti di valutazione di impatto
ambientale, il predetto termine di sessanta giorni decorre dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. Nei casi di inutile scadenza del termine
previsto dal presente comma, o di determinazione negativa del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, la decisione definitiva in ordine
all'autorizzazione integrata ambientale è rimessa al Consiglio dei Ministri.»;
f) nell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.
59, sono soppresse le seguenti parole «fino al termine fissato nel calendario»
nonché le parole "entro tale termine"».
5. Sono fatte salve le disposizioni
contenute nel presente articolo, nel caso in cui dalla loro abrogazione o
modifica derivino effetti diretti o indiretti a carico della finanza pubblica.
Art. 2. - Modifiche alle Parti terza e quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
1. All'articolo 74, comma 1, la
lettera h) è sostituita dalla seguente: « h) "acque reflue industriali":
qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si
svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque
reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;».
2.
All'articolo 74, comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente: « i) "acque
reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue
domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento
convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;».
3. All'articolo 74, comma 1, lettera n), le parole: «in una fognatura
dinamica» sono soppresse.
4. All'articolo 74, comma 1, la lettera dd) è
sostituita dalla seguente: «dd) "rete fognaria": un sistema di condotte per la
raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.».
5.
All'articolo 74, comma 1, lettera ff), le parole: «qualsiasi immissione di acque
reflue in» sono sostituite dalle seguenti: «qualsiasi immissione effettuata
esclusivamente tramite un sistema stabile di colletta-mento che collega senza
soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo
ricettore».
6. All'articolo 74, comma 1, lettera oo), è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «i valori limite di emissione possono essere fissati
anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite
di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle
emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; l'effetto
di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in
considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione
dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione
dell'ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori
nell'ambiente.».
7. All'articolo 74, comma 2, la lettera qq) è abrogata.
8. All'articolo 101, comma 5, l'ultimo periodo è sostituito con il
seguente: «L'autorità competente, in sede di autorizzazione prescrive che lo
scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la
produzione di energia, sia separato dagli scarichi terminali contenenti le
sostanze di cui al comma 4.»; al medesimo articolo 101, comma 7, lettera b) dopo
le parole: «allevamento di bestiame» sono soppresse le parole da «che, per
quanto» fino alla fine della lettera;
8-bis. il comma 3 dell'articolo
107 è sostituito dal seguente: «3. Non è ammesso, senza idoneo trattamento e
senza specifica autorizzazione dell'autorità competente, lo smaltimento dei
rifiuti, anche se triturati, in fognatura».
9. All'articolo 108, comma
2, le parole: «può fissare» sono sostituite dalla seguente: «fissa».
10.
All'articolo 108, comma 5, le parole: «Qualora l'impianto di trattamento di
acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella
5 del medesimo allegato 5, riceva acque reflue contenenti sostanze pericolose
non sensibili al tipo di trattamento adottato,» sono sostituite dalle seguenti:
«Qualora, come nel caso dell'articolo 124, comma 2, secondo periodo, l'impianto
di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di
cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva, tramite condotta, acque
reflue provenienti da altri stabilimenti industriali o acque reflue urbane,
contenenti sostanze diverse non utili ad un modifica o ad una riduzione delle
sostanze pericolose,».
11. All'articolo 124, il comma 2 è sostituito dal
seguente: «2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui
origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta,
ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti
dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un
consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue
provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in
capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le
responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del
relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della
parte terza del presente decreto.».
12. All'articolo 124, il comma 7 è
sostituito dal seguente: «7. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di
autorizzazione è presentata alla provincia ovvero all'Autorità d'ambito se lo
scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro novanta
giorni dalla ricezione della domanda.».
12-bis. All'articolo 127, comma
1, dopo le parole «ove applicabile», sono aggiunte le seguenti: «e alla fine del
complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione».
13. All'articolo 147, comma 2, lettera b), ed all'articolo 150, comma 1,
le parole: «unicità della gestione» sono sostituite dalle seguenti: «unitarietà
della gestione».
14. All'articolo 148, il comma 5 è sostituito dal
seguente: «5. Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorità
d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione
unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione
fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a
condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso
della Autorità d'ambito competente.».
15. L'articolo 161 è sostituito
dal seguente:
«Art. 161.
Comitato per la vigilanza sull'uso delle
risorse idriche
1. Il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse
idriche di cui al decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 284, articolo 1, comma
5, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo
141, comma 2 del presente decreto legislativo, con particolare riferimento alla
regolare determinazione ed al regolare adeguamento delle tariffe, nonché alla
tutela dell'interesse degli utenti.
2. Il Comitato è composto, nel rispetto
del principio dell'equilibrio di genere, da sette membri, nominati con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Di tali
componenti, tre sono designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome e quattro - di cui uno con funzioni di presidente
individuato con il medesimo decreto - sono scelti tra persone particolarmente
esperte in materia di tutela ed uso delle acque, sulla base di specifiche
esperienze e conoscenze del settore.
3. I membri del Comitato durano in
carica tre anni e non possono essere confermati. I componenti non possono essere
dipendenti di soggetti di diritto privato operanti nel settore, né possono avere
interessi diretti e indiretti nei medesimi; qualora siano dipendenti pubblici,
essi sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, sono collocati in
aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, è determinato il trattamento economico spettante ai membri del
Comitato.
4. Il Comitato, nell'ambito delle attività previste all'articolo
6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90,
in particolare:
a) predispone con delibera il metodo tariffario per la
determinazione della tariffa di cui all'articolo 154 e le modalità di revisione
periodica, e lo trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, che lo adotta con proprio decreto sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano;
b) verifica la corretta redazione del piano d'ambito,
esprimendo osservazioni, rilievi e prescrizioni sugli elementi tecnici ed
economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti
che regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito e i gestori in particolare
quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti;
c)
predispone con delibera una o più convenzioni tipo di cui all'articolo 151, e la
trasmette al Ministro per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare,
che la adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) emana direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni e
valuta i costi delle singole prestazioni;
e) definisce i livelli minimi di
qualità dei servizi da prestare, sentite le regioni, i gestori e le associazioni
dei consumatori;
f) controlla le modalità di erogazione dei servizi
richiedendo informazioni e documentazioni ai gestori operanti nel settore
idrico, anche al fine di individuare situazioni di criticità e di irregolarità
funzionali dei servizi idrici;
g) tutela e garantisce i diritti degli utenti
emanando linee guida che indichino le misure idonee al fine di assicurare la
parità di trattamento degli utenti, garantire la continuità della prestazione
dei servizi e verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle
prestazioni;
h) predispone periodicamente rapporti relativi allo stato di
organizzazione dei servizi al fine di consentire il confronto delle prestazioni
dei gestori;
i) esprime pareri in ordine a problemi specifici attinenti la
qualità dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni, degli
enti locali, delle Autorità d'ambito, delle associazioni dei consumatori e di
singoli utenti del servizio idrico integrato; per lo svolgimento delle funzioni
di cui al presente comma il Comitato promuove studi e ricerche di settore;
l) predispone annualmente una relazione al parlamento sullo stato dei
servizi idrici e sull'attività svolta.
5. Per l'espletamento dei propri
compiti e per lo svolgimento di funzioni ispettive, il Comitato si avvale della
segreteria tecnica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno
2003, n. 261, articolo 3, comma 1, lettera o). Esso può richiedere di avvalersi,
altresì, dell'attività ispettiva e di verifica dell'Osservatorio di cui al comma
6 e di altre amministrazioni.
6. Per l'espletamento dei propri compiti il
Comitato si avvale, altresì, dell'Osservatorio dei servizi idrici, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, articolo 3,
comma 1, lettera o). L'Osservatorio svolge funzioni di raccolta, elaborazione e
restituzione di dati statistici e conoscitivi, in particolare, in materia di:
a) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e relativi dati
dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;
b) convenzioni e condizioni
generali di contratto per l'esercizio dei servizi idrici;
c) modelli
adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei
servizi e degli impianti;
d) livelli di qualità dei servizi erogati;
e)
tariffe applicate;
f) piani di investimento per l'ammodernamento degli
impianti e lo sviluppo dei servizi.
6-bis Le attività della Segreteria
tecnica e dell'Osservatorio dei servizi idrici sono svolte nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie già operanti presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
7. I soggetti
gestori dei servizi idrici trasmettono entro il 31 dicembre di ogni anno
all'Osservatorio, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i
dati e le informazioni di cui al comma 6. L'Osservatorio ha, altresì, facoltà di
acquisire direttamente le notizie relative ai servizi idrici ai fini della
proposizione innanzi agli organi giurisdizionali competenti, da parte del
Comitato, dell'azione avverso gli atti posti in essere in violazione del
presente decreto legislativo, nonché dell'azione di responsabilità nei confronti
degli amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei diritti
dell'utente.
8. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche per
via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate per la tutela
degli interessi degli utenti.».
16. All'articolo 177, dopo il comma 2 è
aggiunto, in fine, il seguente: «2-bis. Ai fini dell'attuazione dei principi e
degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del
presente decreto, il Ministro può avvalersi del supporto tecnico dell'APAT -
Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i sevizi tecnici, senza nuovi o
maggiori oneri né compensi o indennizzi per i componenti dell'APAT - Agenzia per
la Protezione dell'Ambiente e per i sevizi tecnici.».
16-bis.
All'articolo 178, comma 1, alla fine, sono aggiunte le parole: «nonché al fine
di preservare le risorse naturali».
17. All'articolo 179, il comma 2 è
sostituito dal seguente: «2. Nel rispetto delle misure prioritarie di cui al
comma 1, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo
o ogni altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria sono
adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia».
18. L'articolo 181 è sostituito dal seguente:
«Art. 181.
Recupero dei rifiuti
1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le
autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli
stessi, attraverso:
a) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di
recupero;
b) l'adozione di misure economiche e la determinazione di
condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai
rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
c)
l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre
energia.
2. Al fine di favorire ed incrementare le attività di riutilizzo,
riciclo e recupero le autorità competenti ed i produttori promuovono analisi dei
cicli di vita dei prodotti, ecobilanci, informazioni e tutte le altre iniziative
utili.
3. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino
al completamento delle operazioni di recupero.».
18-bis. Dopo l'articolo
181, è introdotto il seguente:
«Art. 181-bis
Materie, sostanze e
prodotti secondari
1. Non rientrano nella definizione di cui all'articolo
183, comma 1, lettera a), le materie, le sostanze e i prodotti secondari
definiti dal decreto ministeriale di cui al comma 2, nel rispetto dei seguenti
criteri, requisiti e condizioni:
a) siano prodotti da un'operazione di
riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti;
b) siano individuate la
provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono
produrre;
c) siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di
recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalità ed alle
condizioni di esercizio delle stesse;
d) siano precisati i criteri di
qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie
per l'immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per
l'utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all'ambiente e alla
salute derivanti dall'utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o
del prodotto secondario;
e) abbiano un effettivo valore economico di scambio
sul mercato.
2. I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere
materie, sostanze e prodotti secondari devono garantire l'ottenimento di
materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della salute e
con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008.
3. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio 1998, 12
giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.
4. Nelle more dell'adozione
del decreto di cui all'articolo 181-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006,
comma 2, continua ad applicarsi la circolare del Ministero dell'ambiente 28
giugno 1999, prot. n 3402/V/ MIN.
5. In caso di mancata adozione del decreto
di cui al comma 2 nel termine previsto, il Consiglio dei Ministri provvede in
sostituzione nei successivi novanta giorni, ferma restando l'applicazione del
regime transitorio di cui al comma 4 del presente articolo.».
19.
All'articolo 182, i commi 6 e 8 sono abrogati, e per l'effetto, il comma 3
dell'articolo 107 è così sostituito: «3. Non è ammesso lo smaltimento dei
rifiuti, anche se triturati, in fognatura.».
20. L'articolo 183 è
sostituito dal seguente:
«Art. 183.
Definizioni
1. Ai fini della
parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni
contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:
a) rifiuto: qualsiasi
sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla
parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso
o abbia l'obbligo di disfarsi;
b) produttore: la persona la cui attività ha
prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato
operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato
la natura o la composizione di detti rifiuti;
c) detentore: il produttore
dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
d) gestione: la raccolta, il
trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di
queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
e)
raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti
per il loro trasporto;
f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a
raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la
frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di
materia. La frazione organica umida é raccolta separatamente o con contenitori a
svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
g)
smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del
presente decreto;
h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C alla
parte quarta del presente decreto;
i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o
più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro
all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione
dalle quali sono originati i rifiuti;
l) stoccaggio: le attività di
smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di
cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché
le attività di recupero consistenti nelle operazioni dimessa in riserva di
materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
m)
deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della
raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine,
policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti
per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità
superiore a 25 parti per milione (ppm);
2) i rifiuti devono essere raccolti
ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle
seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno
trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il
quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi
nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non
pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non
superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non
superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata
superiore ad un anno;
3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per
categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative nonne tecniche,
nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il
deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
4) devono essere
rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle
sostanze pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di
concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di
gestione del deposito temporaneo;.
n) frazione umida: rifiuto organico
putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o
selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
o) frazione secca: rifiuto a
bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta
differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante
contenuto energetico;
p) sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i
materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo
183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e
condizioni: 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla
loro produzione; 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione,
integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di
utilizzazione preventivamente individuato e definito; 3) soddisfino requisiti
merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non
dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e
quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono
destinati ad essere utilizzati; 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti
preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti
merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali
requisiti sin dalla fase della produzione; 5) abbiano un valore economico di
mercato;
q) materia prima secondaria: sostanza o materia avente le
caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181-bis;
r) combustibile da
rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche
UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale,
che é ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti
finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a
ridurre e controllare: 1) il rischio ambientale e sanitario; 2) la presenza di
materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di
umidità; 3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della
combustione;
s) combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDRQ): il
combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e
successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata;
t)
compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica
dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a
definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in
particolare, a definirne i gradi di qualità;
u) compost di qualità:
prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente,
che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del
decreto legislativo n. 217 del 2006 e successive modifiche e integrazioni;
v) emissioni: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, lettera b);
z) scarichi idrici: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74,
comma 1, lettera ff);
aa) inquinamento atmosferico: ogni modifica
atmosferica di cui all'articolo 268, lettera a);
bb) gestione integrata dei
rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei
rifiuti, come definita alla lettera d), ivi compresa l'attività di spazzamento
delle strade;
cc) centro di raccolta: area presidiata ed allestita, senza
ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta
mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee
conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e
trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la
Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali, di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
dd) spazzamento delle strade:
modalità di raccolta dei rifiuti su strada.».
21. All'articolo 184, dopo
il comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente: « 5-bis. I sistemi d'arma, i
mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa
militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della
difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti
ove vengono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla parte
quarta del presente decreto con procedure speciali da definirsi con decreto del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare ed il Ministro della salute, da adottarsi entro il 31
dicembre 2008. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono
custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni ed ai
nulla osta previsti dal medesimo decreto interministeriale.».
21-bis.
All'articolo 184, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
- alla
lettera b) è soppressa la parola «pericolosi»;
- alla lettera c) sono
soppresse le parole «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1,
lettera i)»;
- è soppressa la lettera n).
22. L'articolo 185 è
sostituito dal seguente:
«Art. 185.
Limiti al campo di applicazione
1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente
decreto:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi
nell'atmosfera;
b) in quanto regolati da altre disposizioni normative che
assicurano tutela ambientale e sanitaria:
1) le acque di scarico, eccettuati
i rifiuti allo stato liquido;
2) i rifiuti radioattivi;
3) i materiali
esplosivi in disuso;
4) i rifiuti risultanti dalla prospezione,
dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo
sfruttamento delle cave;
5) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli:
materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate
nell'attività agricola;
c) i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non
contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti,
provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui.
2.
Possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni della lettera p),
comma 1 dell'articolo 183:
materiali fecali e vegetali provenienti da
attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o
interaziendali per produrre energia o calore, o biogas,
materiali litoidi o
terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o
dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole
e di conduzione dei fondi,
eccedenze derivanti dalle preparazioni di cibi
solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di
ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281.».
23. L'articolo 186 è sostituito dal seguente:
«Art. 186.
Terre e rocce da scavo
1. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie,
ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri,
riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché: a) siano impiegate direttamente
nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti; b) sin
dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo; c)
l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente
possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni
preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale
idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in
generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da
quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate
ad essere utilizzate; d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad
interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente
decreto; f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il
loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la
qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme
di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna,
degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere
dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla
destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con
il sito di destinazione; g) la certezza del loro integrale utilizzo sia
dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come
sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto
delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).
2. Ove la
produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di
opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad
autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al
comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non
possono superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che
è approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento. Nel caso in cui
progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo
progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della
realizzazione del progetto purché in ogni caso non superino i tre anni.
3.
Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della
realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette
a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei
requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di
utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e
verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto,
o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA).
4.
Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la produzione di
terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti né a
VIA né a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, la sussistenza
dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in
attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da idoneo
allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista.
5. Le terre e
rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al
presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di
cui alla parte quarta del presente decreto.
6. La caratterizzazione dei siti
contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata
secondo le modalità previste dal Titolo V, Parte quarta del presente decreto.
L'accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non
provengano da tali siti è svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle
autorità competenti nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4.
7. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, per i progetti
di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima dell'entrata in
vigore della presente disposizione, gli interessati possono procedere al loro
completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle autorità competenti, il
rispetto dei requisiti prescritti, nonché le necessarie informazioni sul sito di
destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché sugli
eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere
superiori ad un anno. L'autorità competente può disporre indicazioni o
prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza che ciò comporti necessità
di ripetere procedure di VIA, o di AIA o di permesso di costruire o di DIA.».
24. All'articolo 189 sono apportate le seguenti modificazioni: il comma
3, è sostituito dai seguenti:
«3. Chiunque effettua a titolo professionale
attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari
di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di
recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il
riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti
produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori
iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c),
d) e g), comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge
25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti
oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari
annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i
propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i
soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non
hanno più di dieci dipendenti.
3-bis. Senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, a partire dall'istituzione di un sistema informatico di
controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai fini della trasmissione e raccolta
di informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti e
la realizzazione in formato elettronico del formulario di identificazione dei
rifiuti, dei registri di carico e scarico e del M.U.D., da stabilirsi con
apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, le categorie di soggetti di cui al comma precedente sono assoggettati
all'obbligo di installazione e utilizzo delle apparecchiature elettroniche.».
24-bis. All'articolo 190, al comma 6, sono aggiunte in fine le seguenti
parole: «I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio
territorialmente competenti» e dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma
6-bis «Per le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e
non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico
si intendono correttamente adempiuti anche qualora vengano utilizzati i registri
IVA di acquisto e di vendita, secondo
le procedure e le modalità fissate
dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 e successive modificazioni ed integrazioni.
25. All'articolo 193,
comma 6, dopo le parole «di vidimazione» sono aggiunte le parole «ai sensi della
lettera b)»; il comma 8 è sostituito come segue: «8. La scheda di
accompagnamento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 99, relativo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, è
sostituita dal formulario di identificazione di cui al comma 1. Le specifiche
informazioni di cui all'allegato IIIA del decreto legislativo n. 99 del 1992 non
previste nel modello del formulario di cui al comma 1 devono essere indicate
nello spazio relativo alle annotazioni del medesimo formulario.».
26.
All'articolo 195 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 2, la
lettera e), è sostituita dalla seguente: «e) La determinazione dei criteri
qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e
dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Ai rifiuti
assimilati, entro un anno, si applica esclusivamente una tariffazione per le
quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione
per le quantità conferite che deve includere, nel rispetto del principio della
copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed una
variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale, è determinata
dall'amministrazione comunale tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del
tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attività che li producono. A
tale tariffazione si applica una riduzione, fissata dall'amministrazione
comunale, in proporzione alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore
dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei
rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano
nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti
finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei
bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo
stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano
nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998.
Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non
conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e
riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta
tariffazione. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono
definiti, entro nvanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti
urbani.»;
b) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «s-bis)
l'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie ed anche
in deroga alle disposizioni della parte quarta del presente decreto, di
semplificazioni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare da adottarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della
presente disciplina in materia di adempimenti amministrativi per la raccolta e
il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e
conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai
produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attività di istallazione e
manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti
autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9
dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto.
27. All'articolo
197, comma 1, dopo le parole: «alle province competono» sono inserite le
seguenti: «in linea generale le funzioni amministrative concernenti la
programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a
livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare:».
28.
All'articolo 202, al comma 1, dopo le parole «disposizioni comunitarie,»
aggiungere le seguenti: «secondo la disciplina vigente in tema di affidamento
dei servizi pubblici locali».
28-bis All'articolo 203, comma 2, dopo la
lettera o), è aggiunta la seguente lettera «p) l'obbligo di applicazione al
personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, da parte del gestore del
servizio integrato dei rifiuti, del contratto collettivo nazionale di lavoro del
settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali
comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto
dalla normativa in materia attualmente vigente».
28-ter All'articolo
205, il comma 2 è soppresso.
29. L'articolo 206 è sostituito dal
seguente:
«Art. 206.
Accordi, contratti di programma, incentivi
1. Nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni
di cui alla parte quarta del presente decreto al fine di perseguire la
razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare
riferimento alle piccole imprese, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e le altre autorità competenti possono stipulare appositi
accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore,
soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria. Gli accordi ed i
contratti di programma hanno ad oggetto: a) l'attuazione di specifici piani di
settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti; b) la
sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di processi
produttivi e distributivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la
produzione dei rifiuti e la loro pericolosità e ad ottimizzare il recupero dei
rifiuti; c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire
metodi di produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti e comunque
riciclabili; d) le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di
componenti, macchine e
strumenti di controllo; e) la sperimentazione, la
promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio
in modo da ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti e i rischi di
inquinamento; f) la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attività di
riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti; g) l'adozione di tecniche per il
reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell'impianto di produzione; h) lo
sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per l'eliminazione
dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti; i) l'impiego da
parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati
dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani; i) l'impiego di sistemi di
controllo del recupero e della riduzione di rifiuti.
2. Il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può altresì stipulare
appositi accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati o con
le associazioni di categoria per: a) promuovere e favorire l'utilizzo dei
sistemi di certificazione ambientale di cui al regolamento (Cee) n. 761/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001; b) attuare programmi di
ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di utilità ai fini del
riutilizzo, del riciclaggio e del recupero.
3. Gli accordi e i contratti di
programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla
normativa comunitaria e alla normativa nazionale primaria vigente e possono
integrare e modificare norme tecniche e secondarie solo in conformità con quanto
previsto dalla normativa nazionale primaria.
4. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sono
individuate le risorse finanziarie da destinarsi, sulla base di apposite
disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi ed ai contratti di
programma di cui ai commi 1 e 2 e sono fissate le modalità di stipula dei
medesimi.
5. Ai sensi della comunicazione 2002/412 del 17 luglio 2002 della
Commissione delle Comunità europee è inoltre possibile concludere accordi
ambientali che la Commissione può utilizzare nell'ambito della
autoregolamentazione, intesa come incoraggiamento o riconoscimento dei medesimi
accordi, oppure della coregolamentazione, intesa come proposizione al
legislatore di utilizzare gli accordi, quando opportuno.».
29-bis. Dopo
l'articolo 206 è inserito il seguente:
«206-bis
Osservatorio
nazionale sui rifiuti
1. Al fine di garantire l'attuazione delle norme di
cui alla parte quarta del presente decreto con particolare riferimento alla
prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti ed
all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità della gestione dei rifiuti,
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, non ché alla tutela della salute
pubblica e dell'ambiente, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in
appresso denominato Osservatorio. L'Osservatorio svolge, in particolare, le
seguenti funzioni: a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio; b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento
permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione, nonché alla definizione ed
all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e
sulla gestione dei rifiuti, anche attraverso l'elaborazione di linee guida sulle
modalità di gestione dei rifiuti per migliorarne efficacia, efficienza e
qualità, per promuovere la diffusione delle buone pratiche e delle migliori
tecniche disponibili per la prevenzione, le raccolte differenziate, il riciclo e
lo smaltimento dei rifiuti; e) predispone il Programma generale di prevenzione
di cui all'articolo 225 qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda
nei termini previsti; d) verifica l'attuazione del Programma generale di cui
all'articolo 225 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di
riciclaggio; e) verifica i costi di gestione dei rifiuti, delle diverse
componenti dei costi medesimi e delle modalità di gestione ed effettua analisi
comparative tra i diversi ambiti di gestione, evidenziando eventuali anomalie;
f) verifica livelli di qualità dei servizi erogati; g) predispone, un rapporto
annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio e ne cura la trasmissione al Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare.
2. L'Osservatorio nazionale sui rifiuti è
composto da nove membri, scelti tra persone, esperte in materia di rifiuti, di
elevata qualificazione giuridico/amministrativa e tecnico/scientifica nel
settore pubblico e privato, nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio
di genere, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di cui: a) tre
designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
di cui uno con funzione di Presidente; b) due designati dal Ministro dello
sviluppo economico, di cui uno con funzioni di vice-presidente; c) uno designato
dal Ministro della salute; d) uno designato dal Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali; e) uno designato dal Ministro dell'economia e
delle finanze; f) uno designato dalla Conferenza Stato-regioni.
3. La durata
in carica dei componenti dell'Osservatorio è disciplinata dal decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90. Il trattamento economico dei
componenti dell'Osservatorio è determinato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare.
4. Per l'espletamento dei propri compiti e
funzioni, l'Osservatorio si avvale di una segreteria tecnica, costituita con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
utilizzando allo scopo le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare da emanarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità organizzative
e di funzionamento dell'Osservatorio, nonché gli enti e le agenzie di cui esso
può avvalersi.
6. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento
dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti e della Segreteria tecnica, pari a due
milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di inflazione, provvedono,
tramite contributi di pari importo complessivo, il Consorzio Nazionale
Imballaggi di cui all'articolo 224, i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3,
lettere a) e e) e i Consorzi di cui agli articoli 233, 234, 235, 236 nonché
quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228. Il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare con decreto da emanarsi entro novanta
giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento e successivamente entro
il 31 gennaio di ogni anno, determina l'entità del predetto onere da porre in
capo ai Consorzi e soggetti predetti. Dette somme sono versate dal Consorzio
Nazionale Imballaggi e dagli altri soggetti e Consorzi all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e
della finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e conseguentemente
all'articolo 170, il comma 13 è soppresso.
29-ter. All'articolo 208 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 12 sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole «Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere
modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal
rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto
dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili»;
b) il comma 13 è
sostituito con il seguente: «Ferma restando l'applicazione delle norme
sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in
caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità
competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:
a) alla diffida,
stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo
determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e
per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato
adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate
violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per
l'ambiente.»;
c) al comma 17 sono soppresse le parole da «la medesima
esclusione» fino alla fine del comma.
29-quater. All'articolo 210 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito con il
seguente: «Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al
titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle
prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la
gravità dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il
quale devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale
sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino
situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
c) alla
revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni
imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino
situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.»;
b) al
comma 5 sono soppresse le parole da «la medesima esclusione» fino alla fine del
comma.
30. All'articolo 212, comma 3, le lettere e) ed f) sono
soppresse; al comma 5, le parole «prodotti da terzi» sono soppresse e dopo le
parole «Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni
di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235
e 236,» sono aggiunte le seguenti: «limitatamente all'attività di
intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti di imballaggio,»; il
comma 8 è sostituito come segue: «8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7
non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano
operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali
di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di
trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a
condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria
dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Dette
imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono
iscritte in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una
comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente
competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta
giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità,
ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990: a) la sede dell'impresa,
l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti; b) le
caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti; c) gli estremi identificativi e
l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto
anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo; d) il
versamento del diritto annuale di registrazione, che in fase di prima
applicazione è determinato nella somma di 50 euro all'anno, ed è
ride-terminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro
dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.L'impresa è tenuta a comunicare ogni
variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni delle
imprese di cui al presente comma effettuate entro sessanta
giorni
dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni restano valide ed efficaci.»;
i commi 12, 22, 24 e 25 sono abrogati.
30-bis. All'articolo 220:
a)
al comma 2, le parole da « ai sensi del regolamento» fino a «della commissione»
sono soppresse;
b) il comma 3 è soppresso.
30-ter. All'articolo 221:
a) al comma 3, lettera a) le parole: «anche in forma associata» sono
soppresse;
b) al comma 4 l'ultimo periodo è soppresso;
c) al comma 5, il
primo periodo è sostituito dal seguente: « I produttori che non intendono
aderire al Consorzio Nazionale Imballaggi e a un Consorzio di cui all'articolo
223, devono presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il progetto del
sistema di cui al comma 3, lettere a) o c) richiedendone il riconoscimento sulla
base di idonea documentazione. Il progetto va presentato entro novanta giorni
dall'assunzione della qualifica di produttore ai sensi dell'articolo 218, comma
1, lettera r) o prima del recesso da uno dei suddetti Consorzi. Il recesso è, in
ogni caso, efficace solo dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento,
l'Osservatorio accerti il funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al
Consorzio, permanendo fino a tale momento l'obbligo di corrispondere il
contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h)» e nel
secondo periodo, le parole: «A tal fine i produttori» sono sostituite dalle
seguenti: «Per ottenere il riconoscimento i produttori» indi sostituire le
parole «è» con «sarà» e «L'Autorità» con «L'Osservatorio»;
d) al comma 10,
al primo periodo, eliminare le parole: «i costi per» e alle lettere a), c), d),
e) all'inizio aggiungere le parole «i costi per» e alla lettera b) sostituire le
parole: «gli oneri aggiuntivi» con le parole: «il corrispettivo per i maggiori
oneri».
30-terbis. Al comma 2, dell'articolo 222, sostituire le parole
«all'autorità di cui all'articolo 207» con le seguenti «osservatorio nazionale
sui rifiuti».
30-quater. All'articolo 223:
a) il comma 1 è
sostituito dal seguente: «I produttori che non provvedono ai sensi dell'articolo
221, comma 3, lettere a) e c), costituiscono un Consorzio per ciascun materiale
di imballaggio di cui all'allegato E della parte quarta del presente decreto,
operante su tutto il territorio nazionale. Ai Consorzi possono partecipare i
recuperatori, ed i riciclatori che non corrispondono alla categoria dei
produttori, previo accordo con gli altri consorziati ed unitamente agli stessi;
b) al comma 2, sostituire le parole da «180 giorni» fino a «presente
decreto» con le seguenti : «31 dicembre 2008»;
c) sostituire il penultimo
periodo del comma 2 con il seguente: «Entro il 31 dicembre 2008 i Consorzi già
riconosciuti dalla previgente normativa adeguano il proprio statuto in
conformità al nuovo schema tipo e ai principi contenuti nel presente decreto ed
in partico lare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità,
nonché di libera Concorrenza nelle attività di settore, ai sensi dell'articolo
221, comma 2. Nei consigli di amministrazione dei consorzi il numero dei
consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei riciclatori e dei
recuperatori deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in
rappresentanza dei produttori di materie prime di imballaggio. Lo statuto
adottato da ciascun Consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo approva di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, salvo motivate osservazioni cui i Consorzi sono
tenuti ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora i Consorzi non
ottemperino nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico»;
d) al comma 3, le parole
«comma 1» aggiungere le seguenti : «e 2»;
e) sostituire il comma 4 con il
seguente: «Ciascun Consorzio mette a punto e trasmette al CONAI e
all'Osservatorio nazionale sui rifiuti un proprio programma pluriennale di
prevenzione della produzione di rifiuti d'imballaggio entro il 30 settembre di
ogni anno»;
f) ai commi 5 e 6 sostituire le parole «all'Autorità di cui
all'articolo 207» con le seguenti: «all'Osservatorio nazionale sui rifiuti».
30-quinquies. All'articolo 224:
a) al comma 2, sostituire le parole:
«ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del
presente decreto» con le parole: «il 30 giugno 2008»;
b) al comma 3, lettera
c), sostituire le parole: «sulla base dei» con le parole: «valutati i»;
c)
al comma 3, lettera e), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai
consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero è in ogni caso
ridotta la quota del contributo ambientale ad essi riconosciuto dal Conai»;
d) al comma 3, all'inizio della lettera f), inserire le parole: «indirizza
e»;
e) al comma 3, alla lettera h), sostituire le parole: «i maggiori oneri
per la» con le parole: «il corrispettivo per i maggiori oneri della»;
f) al
comma 3, aggiungere in fine la seguente lettera : «n) acquisisce da enti
pubblici o privati, nazionali o esteri, i dati relativi ai flussi degli
imballaggi in entrata e in uscita dal territorio nazionale e i dati degli
operatori economici coinvolti. Il conferimento di tali dati al CONAI e la
raccolta, l'elaborazione e l'utilizzo degli stessi da parte di questo si
considerano, ai fini di quanto previsto dall'articolo 178, comma 1, di rilevante
interesse pubblico ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.»;
g) al comma 8 sostituire la prima parte, fino al terzo
periodo compreso, con la seguente: «Il contributo ambientale del Conai è
utilizzato in via prioritaria per il ritiro degli imballaggi primari o comunque
conferiti al servizio pubblico e, in via accessoria, per l'organizzazione dei
sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio secondari
e terziari. A tali fini, tale contributo è attribuito dal Conai, sulla base di
apposite convenzioni, ai soggetti di cui all'articolo 223, in proporzione alla
quantità totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi
sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati
nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale»; indi alla fine del
comma aggiungere le seguenti parole : «nonché con altri contributi e proventi di
consorziati e di terzi, compresi quelli dei soggetti di cui all'articolo 221,
lettere a) e c), per le attività svolte in loro favore in adempimento alle
prescrizioni di legge»;
h) sopprimere il comma 11;
i) sostituire il
comma 12 con il seguente: «In caso di mancata stipula dell'accordo di cui al
comma 5, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invita le parti
a trovare un'intesa entro sessanta giorni, decorsi i quali senza esito positivo,
provvede direttamente, d'intesa con Ministro dello sviluppo economico, a
definire il corrispettivo di cui alla lettera a) del comma 5. L'accordo di cui
al comma 5 è sottoscritto, per le specifiche condizioni tecniche ed economiche
relative al ritiro dei rifiuti di ciascun materiale d'imballaggio, anche dal
competente Consorzio di cui all'articolo 223. Nel caso in cui uno di questi
Consorzi non lo sottoscriva e/o non raggiunga le intese necessarie con gli enti
locali per il ritiro dei rifiuti d'imballaggio, il Conai subentra nella
conclusione delle convenzioni locali al fine di assicurare il raggiungimento
degli obiettivi di recupero e di riciclaggio previsti dall'articolo 220».
30-quinquiesbis. Ai commi 3 e 5 dell'articolo 225 sostituire le parole
«all'Autorità di cui all'articolo 207» con le seguenti: «all'Osservatorio
nazionale sui rifiuti».
30-quinquiester. Dopo il comma 1 dell'articolo
230 è inserito il seguente:
«1-bis. I rifiuti derivanti dalla attività di
raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli
prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse
pubblico o da altre attività economiche, sono raccolti direttamente dal gestore
della infrastruttura a rete che provvede alla consegna a gestori del servizio
dei rifiuti solidi urbani.».
30-sexies. All'articolo 233:
a)
modificare il titolo «Consorzi nazionali» in «Consorzio nazionale» ed al comma 1
sostituire le parole: «uno o più Consorzi» con le parole: «un Consorzio» e nelle
parti successive la parola: «Consorzi» con la parola: «Consorzio»;
b)
sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. il Consorzio di cui al comma 1,
già riconosciuto dalla previgente normativa, ha personalità giuridica di diritto
privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformità allo
schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi
giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e ai principi contenuti nel
presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia,
efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di
settore. Nel consiglio di amministrazione del Consorzio il numero dei
consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei
riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di
amministrazione in rappresentanza dei produttori di materie prime. Lo statuto
adottato dal consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo approva di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni
cui il Consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora
il Consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto
sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; il
decreto ministeriale di approvazione dello statuto del Consorzio è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale.»;
c) al comma 9, sopprimere le parole: «anche in
forma associata»;
d) al comma 10, sostituire le parole «da eventuali
contributi di riciclaggio» con le seguenti: «dal contributo ambientale»;
e)
al comma 15, sopprimere l'ultimo periodo.
30-septies. All'articolo 234:
a) modificare il titolo «Consorzi nazionali» in «Consorzio nazionale» e di
conseguenza al comma 1 sostituire le parole: «sono istituiti uno o più Consorzi»
con le parole: «è istituito il Consorzio» e nelle parti successive sostituire la
parola: «Consorzi», con la parola: «Consorzio»;
b) al comma 1 sopprimere le
parole da «nonché» fino a «gas e acque»;
c) il comma 2 è così sostituito:
«Con decreto del Ministro dell'ambiente delle tutela del territorio e del mare,
di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono definiti, entro
novanta giorni, i beni in polietilene, che per caratteristiche ed usi, possono
essere considerati beni di lunga durata per i quali deve essere versato un
contributo per il riciclo in misura ridotta in ragione del lungo periodo di
impiego o per i quali non deve essere versato tale contributo in ragione di una
situazione di fatto di non riciclabilità a fine vita. In attesa di tale decreto
tali beni di lunga durata restano esclusi dal versamento di tale contributo».
d) sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Il consorzio di cui al
comma 1, già riconosciuto dalla previgente normativa, ha personalità giuridica
di diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in
conformità allo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e ai principi
contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza,
efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle
attività di settore. Nei consigli di amministrazione del consorzio il numero dei
consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei
riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di
amministrazione in rappresentanza dei produttori con materie prime. Lo statuto
adottato dal consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo approva di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni
cui il consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora
il consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto
sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; Il
decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale.».
e) al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo da:
«Resta altresì» fino a: «maturati nel periodo»;
f) al comma 7, sostituire la
lettera b) con la seguente: «b) mettere in atto un sistema di raccolta e
restituzione dei beni in polietilene al termine del loro utilizzo, con avvio al
riciclo o al recupero, previo accordi con aziende che svolgono tali attività,
con quantità definite e documentate;».
g) al comma 7, lettera a), sopprimere
le parole: «anche in forma associata»; indi sostituire le parole «all'autorità
di cui all'articolo 207» con le seguenti: «all'osservatorio nazionale sui
rifiuti»;
30-octies. All'articolo 235:
a) modificare il titolo
«Consorzi nazionali per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo
esauste e dei rifiuti piombosi» in «Consorzio nazionale per la raccolta ed il
trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi» e le
corrispondenti citazioni di «Consorzi» in «Consorzio»;
b) al comma 1
sopprimere le parole « che non» e sostituire le parole « costituiscono uno o più
consorzi,
i quali devono adottare» con «che adotta»;
c) sostituire il
comma 2 con il seguente:
«2. Il consorzio di cui al comma 1, già
riconosciuto dalla previgente normativa, ha personalità giuridica di diritto
privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformità allo
schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi
giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e ai principi contenuti nel
presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia,
efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di
settore. Nei consigli di amministrazione del consorzio il numero dei consiglieri
di amministrazione in rappresentanza dei racco glitori e dei riciclatori dei
rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in
rappresentanza dei produttori.Lo statuto adottato dal consorzio è trasmesso
entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
salvo motivate osservazioni cui il consorzio è tenuto ad adeguarsi nei
successivi sessanta giorni. Qualora il consorzio non ottemperi nei termini
prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico; Il decreto ministeriale di approvazione dello
statuto del consorzio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.»;
d) il comma 3
è sostituito dal seguente:
«3. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9
settembre 1988 n. 397 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
1988, il comma 6-bis, è sostituito dal presente: «Tutti i soggetti che
effettuano attività di gestione del rifiuto di batterie al piombo esauste e di
rifiuti piombosi, devono trasmettere contestualmente al Consorzio copia della
comunicazione di cui all'articolo 189, per la sola parte inerente i rifiuti di
batterie esauste e di rifiuti piombosi. Alla violazione dell'obbligo si
applicano le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione di cui al
citato articolo 189 comma 3.»;
e) i commi 4, 5, 6, 7 sono soppressi.
f)
al comma 8 sostituire il numero «5» con il seguente"15» indi sopprimere l'ultimo
periodo da: «Resta altresì» fino a: «maturati nel periodo»;
g) il comma 10 è
sostituito dal seguente:
"10. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9
settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
1988, n. 475, il comma 7 è sostituito dal seguente: «Al fine di assicurare al
consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti è istituito
un contributo ambientale sulla vendita delle batterie in relazione al contenuto
a peso di piombo da applicarsi da parte di tutti i produttori e gli importatori
che immettono le batterie al piombo nel mercato italiano, con diritto di rivalsa
sugli acquirenti in tutte le successive fasi della commercializzazione. I
produttori e gli importatori versano direttamente al consorzio i proventi del
contributo ambientale.»;
h) ai commi 11 e 16 sostituire la parola:
«sovrapprezzo» con le parole: «contributo ambientale»;
i) sopprimere il
comma 17.
30-nonies. All'articolo 236:
a) sostituire nel titolo le
parole: «Consorzi nazionali» con le parole: «Consorzio nazionale» ed al comma 1
sopprimere le parole: «o ad uno dei Consorzi costituiti ai sensi del comma 2»;
conseguentemente nel testo sostituire la parola «Consorzi» con la parola
«Consorzio»;
b) sostituire il comma 2-con il seguente :
«2. Il consorzio
di cui al comma 1, già riconosciuto dalla previgente normativa, ha personalità
giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in
conformità allo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e ai principi
contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza,
efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle
attività di settore. Nei consigli di amministrazione del consorzio il numero dei
consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei
riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di
amministrazione in rappresentanza dei produttori. Lo statuto adottato dal
consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio è tenuto
ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il consorzio non ottemperi
nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico; Il decreto ministeriale di approvazione
dello statuto del consorzio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.».
c)
sopprimere il primo periodo del comma 3, indi collocare il secondo periodo alla
fine del comma;
d) sopprimere l'ultimo periodo del comma 14;
e) al comma
4 dopo la parola «partecipano» aggiungere «in forma paritetica» e sostituire le
parole dall'alinea a) fino alla fine con le seguenti :"a) le imprese che
producono, importano o mettono in commercio oli base vergini; b) le imprese che
producono oli base mediante un processo di rigenerazione; c) le imprese che
effettuano il recupero e la raccolta degli oli usati; d) le imprese che
effettuano la sostituzione e la vendita degli oli lubrificanti;
f) il comma
5 è sostituito dal seguente: 5. Le quote di partecipazione al consorzio sono
ripartite fra le categorie di imprese di cui al comma 4 e nell'ambito di
ciascuna di esse sono attribuite in proporzione delle quantità di lubrificanti
prodotti, commercializzati rigenerati o recuperati;
g) al comma 6 è
soppresso l'ultimo periodo.
31. All'articolo 212, comma 5, è aggiunto
alla fine il seguente periodo: «Per le aziende speciali, i consorzi e le società
di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, l'iscrizione all'Albo è effettuata mediante apposita comunicazione del
comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente
competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani nei medesimi
comuni; il comma 14, è sostituito dal seguente: «14. Nelle more dell'emanazione
dei decreti di cui al pre sente articolo, continuano ad applicarsi le
disposizioni disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in vigore della parte quarta
del presente decreto, disposizioni la cui abrogazione è differita al momento
della pubblicazione dei suddetti decreti.»; al comma 18 le parole «e le imprese
che trasportano i rifiuti indicati nella lista verde di cui al Regolamento (CEE)
259/93 del 1° febbraio 1993» sono soppresse.
32. All'articolo 214, comma
1, alla fine, prima del punto, sono aggiunte le seguenti parole. «ai sensi e nel
rispetto di quanto disposto dall'articolo 178, comma 2»; il comma 3 è soppresso;
al comma 9 le parole: «alla sezione competente dell'Albo di cui all'articolo
212.» sono sostituite dalle seguenti: «alla provincia.».
33.
All'articolo 215, comma 1, le parole: «alla competente Sezione regionale
dell'Albo di cui all'articolo 212, che ne dà notizia alla provincia
territorialmente competente» sono sostituite dalle seguenti: «alla provincia
territorialmente competente.».
34. All'articolo 215, comma 3, le parole:
«La sezione regionale dell'Albo» sono sostituite dalle seguenti: «La provincia.»
35. All'articolo 215, comma 4, le parole da: «La sezione regionale
dell'Albo» fino a «disporre» sono sostituite dalle seguenti: « La provincia,
qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di
cui al comma 1, dispone».
36. All'articolo 216, comma 1, le parole:
«alla competente Sezione regionale dell'Albo di cui all'articolo 212 che ne dà
notizia alla provincia territorialmente competente» sono sostituite dalle
seguenti: «alla provincia territorialmente competente.»; al comma 8, dopo le
parole «disposizioni legislative vigenti a favore dell'utilizzazione dei
rifiuti» sono aggiunte le parole: «in via prioritaria in operazioni di
riciclaggio e di recupero per ottenere materie, sostanze, oggetti, nonché»; i
commi 9 e 10 sono soppressi.
37. All'articolo 216, comma 3, le parole:
«La sezione regionale dell'Albo» sono sostituite dalle seguenti: « La
provincia».
38. All'articolo 216, comma 4, le parole da: «La sezione
regionale dell'Albo» fino a «disporre» sono sostituite dalle seguenti: « La
provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle
condizioni di cui al comma 1, dispone».
39. All'articolo 216, il comma
15, è sostituito dal seguente: «15. Le comunicazioni effettuate alla data di
entrata in vigore del presente decreto alle sezioni regionali dell'Albo sono
trasmesse, a cura delle Sezioni medesime, alla provincia territorialmente
competente.».
40. Il comma 1 dell'articolo 229 è sostituito dal
seguente: «1. Ai sensi e per gli effetti della parte quarta del presente
decreto, il combustibile da rifiuti (Cdr), di seguito Cdr, e il combustibile da
rifiuti di qualità elevata (CDR-Q) di seguito CDR-Q, come definito dall'articolo
183, comma 1, lettera s), sono classificati come rifiuto speciale.».
41.
All'articolo 229 sono soppressi l'ultimo periodo del comma 4, nonché i commi 2,
5 e 6.
42. All'articolo 258, comma 5, ultimo capoverso, le parole «comma
43» sono sostituite con le parole «comma 4».
42-bis. All'Allegato C
della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 la voce R14 è
soppressa
43. All'Allegato I al Titolo V della parte quarta del decreto
legislativo n. 152 del 2006 «Criteri generali per l'analisi di rischio sanitario
ambientale sito-specifica», nella voce relativa alle «Componenti dell'analisi di
rischio da parametrizzare», trattino relativo al punto di conformità per le
acque sotterranee, le parole da «rappresenta il punto fra la sorgente» a «dalla
sorgente di contaminazione» sono sostituite dalle seguenti: "Il punto di
conformità per le acque sotterranee rappresenta il punto a valle idrogeologico
della sorgente al quale deve essere garantito il ripristino dello stato
originale (ecologico, chimico e/o quantitativo) del corpo idrico sotterraneo,
onde consentire tutti i suoi usi potenziali, secondo quanto previsto nella parte
terza (in particolare articolo 76) e nella parte sesta del presente decreto (in
particolare articolo 300).Pertanto in attuazione del principio generale di
precauzione, il punto di conformità deve essere di norma fissato non oltre i
confini del sito contaminato oggetto di bonifica e la relativa CSR per ciascun
contaminante deve essere fissata equivalente alle CSC di cui all'Allegato 5
della parte quarta del presente decreto. Valori superiori possono essere
ammissibili solo in caso di fondo naturale più elevato o di modifiche allo stato
originario dovute all'inquinamento diffuso, ove accertati o validati dalla
Autorità pubblica competente, o in caso di specifici minori obiettivi di qualità
per il corpo idrico sotterraneo o per altri corpi idrici recettori, ove
stabiliti e indicati dall'Autorità pubblica competente, comunque compatibilmente
con l'assenza di rischio igienico-sanitario per eventuali altri recettori a
valle. A monte idrogeologico del punto di conformità così determinato e comunque
limitatamente alle aree interne del sito in considerazione, la concentrazione
dei contaminanti può risultare maggiore della CSR così determinata, purché
compatibile con il rispetto della CSC al punto di conformità nonché compatibile
con l'analisi del rischio igienico sanitario per ogni altro possibile recettore
nell'area stessa»; al trattino relativo ai criteri di accettabilità del rischio
cancerogeno e dell'indice di rischio, le parole da «lx10-5» a «(1)» sono
sostituite con le parole «1x10-6 come valore di rischio incrementale accettabile
per la singola sostanza cancerogena e 1x10'5 come valore di rischio incrementale
accettabile cumulato per tutte le sostanze cancerogene, mentre per le sostanze
non cancerogene si applica il criterio del non superamento della dose
tollerabile o accettabile (ADI o TDI) definita per la sostanza (Hazard Index
complessivo 1).».
43-bis. Al comma 4 dell'articolo 242, le parole «I
criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati
nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto» sono sostituite con le
seguenti: «I criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio
sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e
della salute entro il 30 giugno 2008. Nelle more dell'emanazione del predetto
decreto, i criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono
riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto».
43-ter. Dopo l'articolo 252 è inserito il seguente:
«Art.
252-bis
Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione
industriale
1. Con uno o più decreti del Ministro per lo sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati i siti
di interesse pubblico ai fini dell'attuazione di programmi ed interventi di
riconversione industriale e di sviluppo economico produttivo, contaminati da
eventi antecedenti al 30 aprile 2006, anche non compresi nel Programma Nazionale
di bonifica di cui al decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 e
successive modifiche ed integrazioni, nonché il termine, compreso fra novanta e
trecentosessanta giorni, per la conclusione delle conferenze di servizi di cui
al comma 5. In tali siti sono attuati progetti di riparazione dei terreni e
delle acque contaminate assieme ad interventi mirati allo sviluppo economico
produttivo. Nei siti con aree demaniali e acque di falda contaminate tali
progetti sono elaborati ed approvati, entro dodici mesi dall'adozione del
decreto di cui al presente comma, con appositi accordi di programma stipulati
tra i soggetti interessati, i Ministri per lo sviluppo economico, dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare e della salute e il Presidente della
Regione territorialmente competente, sentiti il Presidente della Provincia e il
Sindaco del Comune territorialmente competenti. Gli interventi di riparazione
sono approvati in deroga alle procedure di bonifica di cui alla parte IV del
titolo V del presente decreto.
2. Gli oneri connessi alla messa in sicurezza
e alla bonifica nonché quelli conseguenti all'accertamento di ulteriori danni
ambientali sono a carico del soggetto responsabile della contaminazione, qualora
sia individuato, esistente e solvibile. Il proprietario del sito contaminato è
obbligato in via sussidiaria previa escussione del soggetto responsabile
dell'inquinamento.
3. Gli accordi di programma assicurano il coordinamento
delle azioni per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni
altro connesso e funzionale adempimento per l'attuazione dei programmi di cui al
comma 1 e disciplinano in particolare:
a) gli obiettivi di
reindustrializzazione e di sviluppo economico produttivo e il piano economico
finanziario degli investimenti da parte di ciascuno dei proprietari delle aree
comprese nel sito contaminato al fine di conseguire detti obiettivi;
b) il
coordinamento delle risultanze delle caratterizzazioni eseguite e di quelle che
si intendono svolgere;
c) gli obiettivi degli interventi di bonifica e
riparazione, i relativi obblighi dei responsabili della contaminazione e del
proprietario del sito, l'eventuale costituzione di consorzi pubblici o a
partecipazione mista per l'attuazione di tali obblighi nonché le iniziative e le
azioni che le pubbliche amministrazioni si impegnano ad assumere ed a
finanziare;
d) la quantificazione degli effetti temporanei in termini di
perdita di risorse e servizi causati dall'inquinamento delle acque;
e) le
azioni idonee a compensare le perdite temporanee di risorse e servizi, sulla
base dell'Allegato II della direttiva 2004/35/CE; a tal fine sono preferite le
misure di miglioramento della sostenibilità ambientale degli impianti esistenti,
sotto il profilo del miglioramento tecnologico produttivo e dell'implementazione
dell'efficacia dei sistemi di depurazione e abbattimento delle emissioni.
f)
la prestazione di idonee garanzie finanziarie da parte dei privati per
assicurare l'adempimento degli impegni assunti;
g) l'eventuale finanziamento
di attività di ricerca e di sperimentazione di tecniche e metodologie
finalizzate al trattamento delle matrici ambientali contaminate e
all'abbattimento delle concentrazioni di contaminazione, nonché ai sistemi di
misurazione e analisi delle sostanze contaminanti e di monitoraggio della
qualità ecologica del sito;
h) le modalità di monitoraggio per il controllo
dell'adempimento degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti.
4. La stipula dell'accordo di programma costituisce riconoscimento
dell'interesse pubblico generale alla realizzazione degli impianti, delle opere
e di ogni altro intervento connesso e funzionale agli obiettivi di risanamento e
di sviluppo economico e produttivo.
5. I provvedimenti relativi agli
interventi di cui al comma 3 sono approvati ai sensi del comma 6 previo
svolgimento di due conferenze di servizi, aventi ad oggetto rispettivamente
l'intervento di bonifica e l'intervento di reindustrializzazione. La conferenza
di servizi relativa all'intervento di bonifica è indetta dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che costituisce
l'amministrazione procedente. La conferenza di servizi relativa all'intervento
di reindustrializzazione è indetta dal Ministero dello sviluppo economico, che
costituisce l'amministrazione procedente. Le due conferenze di servizi sono
indette ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
ad esse partecipano i soggetti pubblici coinvolti nell'accordo di programma di
cui al comma 1 e i soggetti privati proponenti le opere e gli interventi nei
siti di cui al medesimo comma 1. L'assenso espresso dai rappresentanti degli
enti locali, sulla base delle determinazioni a provvedere degli organi
competenti, sostituisce ogni atto di pertinenza degli enti medesimi. Alle
conferenze dei servizi sono ammessi gli enti, le associazioni e le
organizzazioni sindacali interessati alla realizzazione del programma.
6.
Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di valutazione di impatto
ambientale e di autorizzazione ambientale integrata, all'esito delle due
conferenze di servizi, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la
regione interessata, si autorizzano la bonifica e la eventuale messa in
sicurezza nonché la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere
annesse.
7. In considerazione delle finalità di tutela e ripristino
ambientale perseguite dal presente articolo, l'attuazione da parte dei privati
degli impegni assunti con l'accordo di programma costituisce anche attuazione
degli obblighi di cui alla direttiva 2004/35/CE e delle relative disposizioni di
attuazione di cui alla parte VI del presente decreto.
8. Gli obiettivi di
bonifica dei suoli e delle acque sono stabiliti dalla Tabella I dell'Allegato 5
al titolo V del presente decreto. Qualora il progetto preliminare dimostri che
tali limiti non possono essere raggiunti nonostante l'applicazione, secondo i
principi della normativa comunitaria, delle migliori tecnologie disponibili a
costi sopportabili, la Conferenza di Servizi indetta dal Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare può autorizzare interventi di bonifica
e ripristino ambientale con misure di sicurezza che garantiscano, comunque, la
tutela ambientale e sanitaria anche se i valori di concentrazione residui
previsti nel sito risultano superiori a quelli stabiliti dalla Tabella I
dell'Allegato 5 al titolo V del presente decreto. Tali valori di concentrazione
residui sono determinati in base ad una metodologia di analisi di rischio
riconosciuta a livello internazionale.
9. In caso di mancata partecipazione
all'accordo di programma di cui al comma 1 di uno o più responsabili della
contaminazione, gli interventi sono progettati ed effettuati d'ufficio dalle
amministrazioni che hanno diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti che
hanno determinato l'inquinamento, ciascuno per la parte di competenza. La
presente disposizione si applica anche qualora il responsabile della
contaminazione non adempia a tutte le obbligazioni assunte in base all'accordo
di programma.
10. Restano ferme la titolarità del procedimento di bonifica e
le altre competenze attribuite alle Regioni per i siti contaminati che non
rientrano fra quelli di interesse nazionale di cui all'articolo 252.».
44. All'articolo 264, comma 1, la lettera n) è soppressa. E fatta salva,
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione del tributo
di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
45. All'articolo 265, al comma 1, dopo le parole «Le vigenti norme
regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto» sono
aggiunte le seguenti parole: «il recupero».
45-bis. All'articolo 266, al
comma 7, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «nel rispetto delle
disposizioni comunitarie in materia».
46. All'articolo 1, della legge 15
dicembre 2004, n. 308, i commi 25, 26, 27, 28 e 29 sono abrogati. All'articolo
265 aggiungere il seguente comma: «6-bis. I soggetti che alla data di entrata in
vigore del presente decreto svolgono attività di recupero di rottami ferrosi e
non ferrosi che erano da considerarsi escluse dal campo di applicazione della
parte quarta del medesimo decreto n. 152 del 2006 possono proseguire le attività
di gestione in essere alle condizioni di cui alle disposizioni previgenti fino
al rilascio o al diniego delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento di
dette attività nel nuovo regime. Le relative istanze di autorizzazione o
iscrizione sono presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. ».
47. All'allegato 1, suballegato 1, del decreto
del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, sull'individuazione dei rifiuti non
pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, come modificato
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 5 aprile
2006, n. 186, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla voce 1 «Rifiuti
di carta, cartone, e prodotti di carta», punto 1.1.3., lettera b), secondo
capoverso, le parole «formaldeide e fenolo assenti» sono sostituite con le
parole «formaldeide non superiore allo 0,1% in peso; fenolo non superiore allo
0,1% in peso»;
b) alla voce 1 «Rifiuti di carta, cartone, e prodotti di
carta», punto 1.2.3., lettera b), secondo capoverso, le parole «formaldeide e
fenolo assenti» sono sostituite con le parole «formaldeide non superiore allo
0,1% in peso; fenolo non superiore allo 0,1% in peso».
Art. 3. -
Clausola di invarianza finanziaria.
1. Dall'attuazione del presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente
decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
3. All'attuazione delle disposizioni previste dagli
articoli 161 e 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, gli
organismi interessati fanno fronte con le modalità di cui al comma 2.
4.
Resta ferma l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248.
Art. 4. - Disposizioni transitorie e
finali.
1. Ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, la VIA è in corso, con l'avvenuta presentazione del
progetto e dello studio di impatto ambientale, si applicano le norme vigenti al
momento dell'avvio del relativo procedimento.
2. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli da 4 a 52 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Gli allegati da I a V della Parte II
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dagli allegati al
presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Allegati